Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, sezione n. 2, sentenza n. 193 depositata il 1° agosto 2024 – Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti

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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, sezione n. 2, sentenza n. 193 depositata il 1° agosto 2024

Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 16.6.2022, la s.r.l. W. & M. impugnava l’atto di recupero n. (——) emesso dalla Agenzia delle Entrate di Alessandria con il quale veniva recuperato un credito di imposta per agevolazioni per € 42.676,28 oltre interessi e sanzioni per complessivi e 95.540,44.

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Si costituiva l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio per accedere alla definizione agevolata, ma poi rinunciava a detta istanza.

All’esito della discussione, ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato.

La società W. & M. SRL, con sede in Gabiano (AL), ha per oggetto l’attività di affittacamere, case vacanze, bed and breakfast, residence. L’esame della sua posizione fiscale faceva rilevare l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) di cui all’art. 3 del DL n. 145/2013 per complessivi euro 206.976,88 nel periodo 2016-2020, di cui euro 42.676,28 usufruiti nell’anno 2016.

La Società intraprendeva nel 2015 un’attività funzionale alla produzione di una centralina applicabile al motore delle biciclette a pedalata elettricamente assistita (ebike). Il software sviluppato (progetto “ePlus – Motori Bosch”) avrebbe consentito ai fruitori del servizio di conoscere i dati inerenti alla propria prestazione durante l’uso della ebike, grazie al collegamento Bluetooth con lo smartphone a disposizione. L’Ufficio inoltrava via PEC in data 12/04/2021, Invito n. 100274/2021 invitando la Società a fornire chiarimenti in merito al credito d’imposta utilizzato. La Società consegnava in data 03/05/2021 la documentazione richiesta, ed in particolare la Relazione di certificazione delle spese predisposta dal Revisore legale, copia delle fatture emesse dalla P. E. SRL, il contratto stipulato con la P. E. srl, la copia delle fatture emesse dalla E. T. SRL e il contratto stipulato con la E. T. SRL (si tratta delle società sviluppatrici del progetto). L’Ufficio, verificata la documentazione, rilevava che l’attività svolta non poteva collocarsi nell’ambito della ricerca e sviluppo e quindi, con l’atto impugnato, recuperava il relativo credito d’imposta m quanto indebitamente portato in compensazione.

La questione principale che si ricava dal ricorso introduttivo del presente giudizio (invero eccessivamente analitico, così da assumere aspetto alquanto ridondante nell’esplicazione dei motivi di censura e del loro inquadramento in vizi del giudizio) è relativa al mancato riconoscimento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

In primo luogo, va rilevato che la ricorrente contesta il fatto che l’Agenzia delle Entrate non abbia richiesto un preventivo parere al MISE ex art. 8 comma 2 DM 27/5/2015: vero è che tale parere non è obbligatorio, e l’ufficio sostiene che nella fattispecie non era necessario perchè emergeva chiaramente la non ricorrenza delle condizioni per fruire dell’agevolazione.

Sostiene infatti l’Agenzia delle Entrate che il progetto “eplus-motori Bosch” si concreta in un mero assemblaggio di tecniche, prodotti e software già disponibili sul mercato per sviluppare una nuova applicazione, e che quindi non rientra nelle caratteristiche di innovazione e sviluppo previste dal c.d. Manuale Frascati.

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La ricorrente, ha allegato alla memoria illustrativa una perizia redatta dall’ing. M. Marconi, che fornisce una doviziosa e chiara ricostruzione del quadro normativo ed un’attenta analisi delle attività di ricerca effettuate dalla società “W. & M.”.

Preliminarmente, il consulente chiarisce che alla fattispecie di ricerca oggetto di causa sia applicabile il Manuale Frascati 2002 e nona che quello 2015 e quindi evidenzia:

“Si nota una sostanziale differenza tra quanto riportato nel Frascati ed. 2015 e quanto invece presente ne/l ‘edizione 2002, ancorché in [FM 2.8] si evidenzi come la definizione di R&D susseguente all’adozione dei ”five criteria” sia coerente con le definizioni di R&D fornite dalle precedenti versioni del Manuale e copra lo stesso range di attività. Coerente certamente: ma è altrettanto evidente il forte rafforzamento della robustezza dei criteri intervenuto col tempo. Nello specifico, in [FM 2002 84], “Criteria for distinguishing R&D from related activities” il criterio di base che permette la distinzione delle attività R&D dalle altre attività ad esse correlate è costituito da un “apprezzabile” elemento di novità e nella risoluzione di incertezze scientifiche e/o tecnologiche, cioè quando la soluzione a un problema non è immediatamente evidente a qualcuno che abbia familiarità con le conoscenze e le tecniche di base comuni per l’area interessata (cioè /”‘esperto” o il “ricercatore”). FM_2002fornisce poi una serie di esempi di casi “borderline” tra R&D e altre attività industriali (cfr. [FM_2002 Tabella 2.3]), sostanzialmente ripresi ed ampliati in [FM 2.46] e seguenti, e sintetizzati in [FM Tabella 2.3]. In estrema sintesi, nel Frascati Manual edizione 2002 le attività R&D non risultano individuate per il tramite dei ”five criteria “, ma solo per il tramite semmai dei criteri di creatività, sistematicità e novità. In questo:

– la creatività e la sistematicità sono presenti nella definizione stessa di attività R&D (un lavoro creativo che prende le mosse da basi sistematiche)

– la novità (un apprezzabile elemento di novità) rappresenta il criterio di base per distinguere R&D da altre attività. FM_2002 non fornisce, in ogni caso, definizioni articolare dei suddetti criteri, né ne richiama mai la presenza contestuale.”

Nel corpo della consulenza descrive l’attività che ne occupa:

“WP 1.1 “MOTORI BOSCH” Attività di sviluppo sperimenta/e di un sistema hardware dedicato al mercato delle biciclette a pedalata assistita.

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In particolare, è stata progettata e realizzata una piccola scheda d’elettronica (denominata “eP/us ”) per l ‘impostazione e per la lettura dei parametri di funzionamento di biciclette a pedalata assistita che montano motori Bosch. La scheda d’elettronica è cablata (a scomparsa) con il motore e si interfaccia via Bluetooth a uno smartphone per la lettura e scrittura dei vari parametri di funzionamento della bicicletta. La caratteristica principale di detta scheda d ‘elettronica è la funzione di “sblocco del motore”, cioè la possibilità di impostare un limite massimo di velocità della bicicletta superiore ai 25 km/h di impostazione di fabbrica (raggiunta la velocità limite, il motore entra “in blocco “, cioè non fornisce più la spinta necessaria per accelerare). Questa funzionalità viene realizzata tramite un microprocessore che ha in ingresso un segnale elettrico prodotto dalla rotazione della ruota della bicicletta, la cui frequenza è proporziona/e alla velocità della bicicletta. Il microprocessore divide (per due, per tre, per quattro .. .) la frequenza di detto segnale elettrico e invia alla centralina della bicicletta detto segnale elettrico, che viene interpretato come corrispondente ad una velocità della bicicletta inferiore (metà, un terzo, un quarto, … ) rispetto a quella reale.

Per esempio, se la frequenza del segnale elettrico proveniente dalla ruota della bicicletta viene dimezzata allora “il blocco” interviene ad una velocità reale di 50 km/h, anziché di 25 km/h. Anche il software per lo smartphone e il firmware della scheda sono stati progettati e implementati. Sostanzialmente, il problema tecnico affrontato in questa attività è stato quello di consentire al guidatore della bicicletta di superare il limite di velocità imposto dalla fabbrica: si nota al riguardo che la funzionalità è destinata unicamente all ‘impiego su pista. “

Quanto alla riconducibilità dell’attività alle condizioni previste per l’agevolazione, il perito conclude:

“Premesse le considerazioni di cui al precedente par. B.2- e cioè che a parere dello scrivente, la classificazione delle attività condotte da W. & M. S.r.l. possa avvenire unicamente utilizzando i riferimenti normativi noti ali ‘impresa nel momento in cui le attività furono eseguite, dunque verificando in particolare l’insistenza delle stesse nel perimetro delle attività agevolabili secondo le definizioni di R&S riportate nel DM del 27 maggio 2015 – i risultati ottenuti da W. & M. S.r.l. nei periodi d ‘imposta da 2015 a 2019 sono stati qui interpretati anche sulla base dei criteri nel Manuale di Frascati in vigore nel periodo in cui le attività sono state condotte. B.4.2.1 WP 1 – IL PROGEITO “EPLUS” B.4.2.1.1 WPJ.l “MOTORI BOSCH” Come descritto, il risultato dell’attività di ricerca è consistito nella realizzazione della scheda ePlus, alla sua prima uscita sul mercato. Una ricerca di anteriorità ha mostrato che anche altre aziende, nel medesimo periodo, si sono poste lo stesso problema ed hanno elaborato soluzioni secondo principi di funzionamento analoghi alla soluzione tecnica proposta da W. & M. ……. .

……….. Posto che l ‘attività è stata interamente condotta da W. & M. nell’anno d ‘imposta 2015, si rammenta che, come mostrato al par. A.2.3.2, la classificazione deve avvenire sulla base dei criteri esposti nel Manuale di Frascati ed. 2002, nel quale in sintesi:

– Non sono menzionati i ”five criteria “;

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Per classificare come R&D un ‘attività di sviluppo destinata al superamento di un ‘incertezza scientifica e/o tecnologica, è sufficiente che nella stessa sia ravvisabile un “apprezzabile” elemento di novità. La soluzione sviluppata da W. & M., che contendeva il mercato ad aziende di dimensioni di gran lunga maggiori, mostra in modo inequivocabile che le attività di sviluppo condotte nel 2015 possano essere dunque classificate come R&D, nella fattispecie dello sviluppo sperimentale, anche ai sensi del Manuale di Frascati in vigore nel periodo, poiché è molto evidente che le soluzioni ideate da W. & M. a un problema di natura tecnologica – piuttosto che scientifica – non fossero immediatamente evidenti neppure a soggetti che avessero familiarità con le conoscenze e le tecniche di base comuni per l’area interessata. “.

Queste considerazioni appaiono logiche, e fondate sulla ricostruzione dei quadri normativi di riferimento e sull’analisi delle caratteristiche dell’attività di ricerca e sviluppo contestata.

Rileva questa Corte che la contraria posizione dell’Ufficio appare invece dettata da una banalizzazione dell’esame dell’attività per cui è stato chiesto il credito d’imposta, disconoscendone la comprensione nell’ambito agevolativo sol perchè la ricerca non è stata condotta mediante nuovi software o processi produttivi, ma attraverso un’applicazione di quelli già esistenti; quasi che l’attività di ricerca e sviluppo debba per forza condurre alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente e stupefacentemente nuovi.

L’opportunità di un vaglio giudiziale della fattispecie legittima la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, annulla l’atto di recupero n. (——) 2021 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Alessandria impugnato.

Dichiara compensate le spese del giudizio.

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