Come proteggersi dai debiti della ditta individuale?

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Decreto ingiuntivo e pignoramento del conto corrente: i creditori della ditta individuale possono rivalersi sul patrimonio personale del debitore.

Un nostro lettore, titolare di una ditta individuale, ha ricevuto un decreto ingiuntivo da un suo creditore. Successivamente gli è stato pignorato il conto corrente che, in conseguenza di ciò, è stato completamente svuotato. Ci chiede se, come persona fisica, possa tutelarsi dai debiti contratti con l’attività e se sussista una divisione tra le due posizioni. Insomma, il lettore vuol sapere come proteggersi dai debiti della ditta individuale. Vediamo cosa dice la legge a riguardo.

Responsabilità patrimoniale dell’imprenditore individuale

In base alla legge italiana, la ditta individuale non ha una soggettività giuridica distinta dalla persona fisica del suo titolare. Ciò significa che i debiti contratti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale si riversano direttamente sulla persona fisica dell’imprenditore.

La conseguenza è intuibile: i creditori della ditta individuale possono rivalersi sui beni personali del debitore. Sussiste infatti quella che, in termini tecnici, viene chiamata «confusione» tra il patrimonio personale e quello dell’imprenditore (al contrario, nelle società di capitali c’è una netta separazione tra queste due posizioni).

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L’unico modo per evitare l’aggressione del conto personale o della casa dell’imprenditore è costituire una società di capitali, come una SRL (società a responsabilità limitata). In questo caso, infatti, i debiti contratti per l’attività commerciale restano in capo alla società e i relativi creditori possono pignorare solo i beni di quest’ultima, non anche quelli personali del socio-amministratore.

Il Tribunale di Firenze ha sottolineato che «l’imprenditore che ha contratto debiti e crediti e che coincide esattamente con la persona fisica che porta il suo stesso nome e cognome è obbligato a rispondere dei fatti dell’azienda con tutto il suo patrimonio personale» (sentenza n. 3000/2018).

Inoltre, l’articolo 2740 del Codice civile stabilisce che «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». Questo principio implica che l’imprenditore individuale risponde con tutto il suo patrimonio personale per i debiti contratti nell’esercizio dell’attività d’impresa. Il creditore può quindi pignorare, oltre ai beni della società (ad esempio i crediti nei confronti di terzi):

  • il conto corrente personale, integralmente e fino a concorrenza del debito (con l’aggiunta delle spese processuali): non vigono i limiti previsti per il pignoramento del conto del lavoratore dipendente o del pensionato;
  • la prima casa: il divieto di pignoramento per l’unica abitazione di proprietà del debitore sussiste solo per debiti di natura fiscale, quando cioè ad agire è l’Agente per la riscossione esattoriale in forza di cartelle di pagamento;
  • l’auto privata.

Anche i beni in comunione legale con il coniuge possono essere pignorati, ma nel limite del 50%. È pignorabile, infine, il conto cointestato (fino a metà della giacenza).

Fallimento della ditta individuale

Non è tutto: in caso di fallimento della ditta individuale, la procedura si estende anche alla persona fisica e quindi al suo patrimonio.

La giurisprudenza ha più volte confermato questo principio. Ad esempio, la Corte d’Appello di Firenze ha affermato che «l’imprenditore individuale può fallire anche in ragione di debiti personali, atteso che tutti i crediti e i debiti fanno unitariamente ed inscindibilmente capo all’unico debitore, il quale risponde di essi con tutto il suo patrimonio ex art. 2740 c.c. senza alcuna differenza in ordine alla natura dei debiti stessi» (sentenza n. 130/2021).

Impossibilità di separare le due posizioni

Non è possibile separare la posizione patrimoniale della ditta individuale da quella personale dell’imprenditore. La ditta individuale non ha una personalità giuridica distinta, e quindi non esiste una separazione tra il patrimonio dell’impresa e quello personale del titolare.

Possibile soluzione: la trasformazione in società di capitali

Per ottenere una separazione patrimoniale si può valutare di cambiare la forma giuridica dell’attività imprenditore sotto la veste di una SRL o di altra società di capitali (come la SPA, società per azioni). In tal caso, la società è un soggetto giuridico distinto e risponde delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio, mentre i soci rispondono nei limiti delle quote di capitale sottoscritte.

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Tuttavia, in caso di trasformazione di ditta individuale in società di capitali, lo scudo della persona giuridica opererà solo per le obbligazioni contratte successivamente alla sua costituzione, a nome cioè della società stessa. I debiti pregressi della ditta individuale continueranno a gravare anche sulla persona fisica e quindi sul patrimonio personale del titolare.

In pratica, il semplice conferimento dell’azienda individuale in una società non libera automaticamente l’imprenditore dai debiti pregressi. La Cassazione ha chiarito che «il conferimento dell’azienda individuale in una società determina un fenomeno traslativo in virtù del quale l’alienante acquista la posizione di socio della società ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta» (sent. n. 24829/2023).

Conclusioni

In sintesi, i debiti della ditta individuale si riversano sulla persona fisica dell’imprenditore, e i creditori per soddisfarsi possono agire sui beni personali del debitore. Non è possibile separare le due posizioni, poiché la ditta individuale non ha una soggettività giuridica distinta. Per ottenere una separazione patrimoniale, l’imprenditore potrebbe valutare la costituzione di una società di capitali, tenendo però presente che ciò non libera dai debiti pregressi senza il consenso dei creditori.



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