(AGENPARL) – Roma, 27 Gennaio 2025
(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 27 gennaio 2025
Agenda dei lavori del 28 e 29 GENNAIO
UDIENZA PUBBLICA
28 GENNAIO
CAMERA DI CONSIGLIO
28 GENNAIO
UDIENZA PUBBLICA
29 GENNAIO
1) Tributi/Energia/Contributo di solidarietà per l’anno 2023 a carico delle imprese del settore energetico
3) Ordinamento penitenziario/Concessione dei permessi premio
7) Tributi/Imposta comunale sugli immobili (ICI)/Esenzione/ Immobili utilizzati per finalità religiose
2) Conflitto di attribuzione/Regione Calabria c/Presidente del Consiglio dei ministri e Corte di cassazione/Servizio idrico integrato
4 e 5) Processo tributario/Giudizio di appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado/Nuove prove in appello
8) Adozione e affidamento/Adozione di minori residenti all’estero/Adozione da parte di persona non coniugata residente in Italia
6) Straniero/Cittadinanza/Concessione subordinata al possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana
9, 10 e 11) Previdenza/Pensioni/Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici
12, 13 e 14) Bilancio e contabilità pubblica/Copertura finanziaria/Provincia autonoma di Bolzano
Questa settimana, nell’Udienza pubblica del 28 gennaio, la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge numero 197 del 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) che prevede un contributo di solidarietà temporaneo, per l’anno 2023, a carico dei soggetti che operano nel settore energetico, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.
Nell’udienza pubblica del 28 gennaio la Corte esaminerà anche:
2) un conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria contro lo Stato nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri e nei confronti della Corte di cassazione a seguito dell’ordinanza adottata dalla prima sezione civile della Corte di cassazione n. 15159 del 2024 che asseritamente avrebbe disapplicato la legge della Regione Calabria n. 18 del 2017 e segnatamente l’articolo 19 relativo al subentro dell’Autorità Idrica della Calabria alle Autorità d’ambito territoriale ottimali soppresse.
Nella Camera di consiglio del 28 gennaio la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
3) l’articolo 30-ter, comma 5, della legge numero 354 del 1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui introduce una preclusione assoluta, per due anni dalla commissione del fatto, alla concessione di permessi premio al soggetto che durante l’espiazione della pena e delle misure restrittive abbia riportato condanna o sia imputato per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale; e, in via subordinata, nella sola parte in cui prevede che la concessione dei permessi premio è vietata prima che siano decorsi due anni dalla commissione del fatto anche nei confronti di coloro i quali siano imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale;
4 e 5) l’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge numero 413 del 1991), come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo numero 220 del 2023 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), secondo cui nel giudizio di appello “non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis”;
6) l’articolo 9.1 della legge numero 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’articolo 14, comma 1, lettera a-bis) del decreto-legge numero 113 del 2018, come convertito, nella parte in cui subordina la concessione allo straniero o all’apolide della cittadinanza italiana – per matrimonio o per naturalizzazione ai sensi degli articoli 5 e 9 della medesima legge n. 91 del 1992 – al possesso della conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – dimostrato dal possesso di un titolo di studio o di apposita certificazione linguistica -, laddove preclude l’acquisto della cittadinanza al richiedente straniero o apolide che sia impossibilitato ad apprendere tale competenza linguistica per gravi disabilità e deficit cognitivi.
Nell’Udienza pubblica del 29 gennaio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
7) l’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo numero 504 del 1992, nella parte in cui, riguardo agli immobili ecclesiastici catastalmente unitari e con destinazione mista, non consente di distinguere, ai fini dell’esenzione ICI, la superficie destinata ad attività di religione o culto da quella destinata ad attività diversa;
8) gli articoli 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della legge numero 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice l’emissione del decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell’istruttoria;
9, 10 e 11) l’articolo 1, comma 309 e, in particolare lettera b), numeri 3, 4 e 5, della legge numero 197 del 2022, che prevede, per l’anno 2023, il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge numero 448 del 1998, applicando all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo dell’assegno; e l’articolo 69, comma 1, della legge numero 388 del 2000, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo di proporzionalità dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998;
12, 13 e 14) l’articolo 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige numero 16 del 2022 (Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023); diverse disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige numero 17 del 2022 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025); diverse disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige numero 1 del 2023 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023) in tema di stanziamenti e asserita mancanza di idonea copertura finanziaria.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori.
Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento.
I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 27 gennaio 2025
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