Medici e docenti universitari riammessi in servizio: effetti contributivi e pensionistici

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 


Medici e docenti universitari riammessi in servizio: effetti contributivi e pensionistici

L’Istituto illustra gli effetti contributivi e pensionistici relativi alla riammissione (art. 4, co. 6-bis, DL 30 dicembre 2023, n. 215) in servizio dei dirigenti medici e sanitari del SSN, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e dei docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, già pensionati per vecchiaia non prima del 1° settembre 2023, fino al compimento del 72° anno di età (INPS – Circolare 30 gennaio 2025, n. 30).

Mutuo 100% per acquisto in asta

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

Riammissione in servizio di dirigenti medici e sanitari e docenti universitari

L’articolo 4, comma 6-bis del DL 30 dicembre 2013 n. 215 ha inserito il comma 164-bis all’articolo 1 della L 30 dicembre 2023, n. 213, stabilendo una particolare disciplina con riferimento al trattenimento in servizio, su istanza degli interessati, dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e dei docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia.

Le Amministrazioni suindicate possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del 72° anno di età e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025, rispettivamente, i dirigenti medici e sanitari, gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia collocati in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico da conferire.

Pertanto, nei confronti del citato personale, già collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, che all’atto della riammissione ha optato per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico conferito, l’INPS provvede alla sospensione del relativo trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.

L’istituto precisa che in caso di pensione di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, qualora alla data di conferimento dell’incarico retribuito non risulti ancora liquidato il pro quota a carico della Cassa professionale, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal relativo ordinamento, la sospensione viene effettuata con riferimento alla quota in pagamento.

Le Amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a trasmettere, a mezzo PEC, alle Strutture INPS territorialmente competenti in base alla residenza del pensionato il contratto di lavoro che riporti la decorrenza e la durata dello stesso e i mesi a partire dai quali l’incarico è retribuito.

Obblighi di iscrizione e contribuzione

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Gli obblighi di iscrizione e contribuzione sono così determinati:

Conto e carta

difficile da pignorare

 

a) ai fini pensionistici, sorge l’obbligo di iscrizione alla medesima Cassa che eroga il trattamento pensionistico sospeso (Cassa per le pensioni ai sanitari – CPS – o Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato – CTPS), commisurando il contributo secondo le ordinarie regole in materia di riparto per quote di competenza e secondo la misura delle aliquote vigenti. Pertanto:

– per gli iscritti alla CPS il totale dell’aliquota contributiva è del 32,65% della retribuzione imponibile, ripartita in 23,80% a carico del datore di lavoro e 8,85% a carico del lavoratore (più l’eventuale 1% di contributo aggiuntivo sulla quota eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata, per l’anno 2025, in misura pari a 55.448,00 euro);

– per gli iscritti alla CTPS, il totale dell’aliquota contributiva è del 33,00% della retribuzione imponibile, ripartita in 24,20% a carico del datore di lavoro e 8,80% a carico del lavoratore (più l’eventuale 1% di contributo aggiuntivo, come sopra specificato).

Sempre secondo le regole ordinarie, le Amministrazioni datrici di lavoro sono responsabili del versamento totale del contributo, anche per la parte a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (cfr. l’art. 2115 c.c.), nelle tempistiche previste per il personale in servizio;

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

b) ai fini delle prestazioni di fine servizio, gli obblighi di iscrizione e di contribuzione dipendono non solo dalla Cassa che ha erogato il trattamento di fine servizio (Fondo Enpas, per l’indennità di buonuscita, e Fondo Inadel, per l’indennità premio di servizio), ma anche dalla circostanza, per i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN e per i dirigenti con professionalità sanitaria del Ministero della Salute, se il nuovo rapporto di lavoro, scaturente dalla riammissione in servizio dei già in quiescenza, consegue a un contratto di lavoro con vincolo di subordinazione; in questo caso, essendo i rapporti di lavoro stipulati successivamente al 1° gennaio 2001, i dipendenti interessati rientrano obbligatoriamente in regime TFR pubblico (Dpcm 20 dicembre 1999), con esclusivi obblighi contributivi a carico delle Amministrazioni datrici di lavoro, nella misura e nelle modalità illustrate dall’Inps con il precisate messaggio 1° luglio 2019 n. 2440.

Diversamente, i docenti universitari, appartenenti alla categoria del personale non contrattualizzato (art. 3, Dlgs 30 marzo 2001, n. 165), rientrando nella previsione dell’articolo 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, sono soggetti alla reiscrizione al Fondo Enpas in regime TFS, per la maturazione di una riliquidazione e di un supplemento dell’indennità di buonuscita, se si maturano le condizioni; la misura del contributo è la medesima del personale in servizio, pari complessivamente al 9,60%, calcolato sull’80% della retribuzione imponibile TFS, ripartito in 7,10% a carico del datore di lavoro, e 2,50% a carico del lavoratore; anche in questo caso, le PA datrici di lavoro sono responsabili del versamento del contributo anche per la parte a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa;

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

c) permane nel periodo della riammissione in servizio l’iscrizione al Fondo credito per l’erogazione delle prestazioni creditizie e sociali, con obbligo a carico del lavoratore nella misura dello 0,35% della retribuzione imponibile ai fini pensionistici;

Prestito personale

Delibera veloce

 

d) la PA datrice di lavoro, qualunque sia la durata del contratto a tempo determinato, è tenuta all’assolvimento degli obblighi contributivi di finanziamento:

– della NASpI, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

– del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Le PA che non siano già titolari di una matricola DM devono richiederne l’apertura per assolvere agli adempimenti relativi al versamento della contribuzione NASpI.

Pertanto, con riferimento alla contribuzione versata per il periodo di riammissione in servizio:

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Microcredito

per le aziende

 

– i pensionati iscritti alla CPS, il cui trattamento pensionistico è a carico della medesima cassa, possono chiedere al termine dell’attività lavorativa una quota aggiuntiva di pensione, a condizione che il servizio reso sia almeno di un anno compiuto;

– i pensionati iscritti alla CTPS, il cui trattamento pensionistico è a carico della medesima cassa, possono chiedere al termine dell’attività lavorativa la liquidazione dell’indennità una tantum ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973, purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Conseguentemente, laddove l’incarico abbia una durata inferiore a 12 mesi, a tale attività non conseguirà sotto il profilo pensionistico la liquidazione di una prestazione aggiuntiva.

Ai fini del TFS – TFR:

– se il nuovo rapporto di lavoro dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN e dei dirigenti del Ministero della Salute con professionalità sanitaria, consegue a un contratto di lavoro con vincolo di subordinazione, i dipendenti interessati rientrano obbligatoriamente in regime TFR (Dpcm 20 dicembre 1999);

– per i docenti universitari (personale non contrattualizzato) che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia e che sono riammessi in servizio, le competenti Strutture territoriali INPS devono fare riferimento ai criteri indicati nell’articolo 4 del D.P.R. n. 1032/1973. Quindi, al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all’indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell’indennità per il complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno 2 anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull’ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell’indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento. Nell’eventualità in cui il periodo di riammissione in servizio sia inferiore a 2 anni continuativi, ma non sia inferiore a 1 anno continuativo, al dipendente spetta un supplemento di indennità di buonuscita da liquidarsi sull’ultima base contributiva per il servizio prestato dopo la riassunzione; il supplemento spetta anche, qualora risulti per l’interessato più favorevole della riliquidazione del complessivo servizio. Ne consegue che se il servizio prestato dopo la riammissione fosse inferiore a 1 anno continuativo non si procede alla liquidazione della prestazione.

Compilazione Uniemens/ListaPosPA

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Per i periodi in cui i lavoratori sono riammessi in servizio, i datori di lavoro devono trasmettere mensilmente il flusso Uniemens/ListaPosPA utilizzando, a seconda dei casi, uno dei seguenti codici di <Tipo Impiego>:

– 50: Riammissione in Servizio Art. 4, comma 6-bis, D.L. 215/2023 convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – Dirigenti medici e sanitari del SSN; Dirigenti sanitari del Ministero della Salute;

– 51: Riammissione in Servizio Art. 4, comma 6-bis, D.L. 215/2023, convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – Docenti universitari.

I medesimi datori di lavoro devono valorizzare altresì l’elemento <TipoServizio> con il Codice 4 – Servizio Ordinario.

Per quanto attiene alla compilazione degli ulteriori elementi giuridici ed economici si applicano le regole generali.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Qualora siano state trasmesse le denunce compilate in modo difforme dalle suddette istruzioni, è necessario l’elemento V1, Causale 5 a correzione di quanto precedentemente comunicato.

di Ciro Banco

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Fonte Normativa

INPS – Circolare 30 gennaio 2025, n. 30



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link