Il debito degli italiani continua a crescere: +13% in 4 anni

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In crescita il debito degli italiani, le persone con disabilità sono sempre più povere

In crescita il debito degli italiani, le persone con disabilità sono sempre più povere

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01 febbraio 2025

Roma – Come riporta lentepubblica.it, secondo l’Osservatorio Europeo sull’indebitamento, il debito personale degli italiani continua a crescere, soprattutto in termini di importo, facendo registrare un + 13,6% negli ultimi quattro anni. I risultati dello studio posizionano l’Italia più in alto rispetto all’importo del debito medio ben 29.099 euro pro capite, che risultano essere il più alto, prima di Portogallo e la Spagna, che si attestano rispettivamente a 20.241 euro e 17.447 euro di debito pro capite. Importante anche il debito verso Agenzia delle Entrate e fisco, che in Italia alla fine del 2022 è stato registrato nella impressionante cifra di 1.153 miliardi di euro, con circa quindici milioni di italiani con un debito fiscale fino a 30mila euro censiti nel 2023. In questo panorama, scrive ancora lentepubblica.it, forse qualche tutela aggiuntiva è fortunatamente prevista per le persone con disabilità e i titolari di legge 104 riconosciuta. Sicuramente è innegabile identificare le persone con disabilità come aventi diritto alla massima tutela, me è altrettanto vero che il creditore abbia tutti i diritti di ottenere ciò che gli è dovuto, a prescindere dall’invalidità di un debitore.   

Viene in soccorso della persona con disabilità che sia in difficoltà per saldare il proprio debito, l’interpretazione dell’articolo 514 del Codice Procedura Civile sulle Cose mobili assolutamente impignorabili, che recita che non si può procedere al pignoramento de “gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore”. Se attraverso la procedura del ‘fermo amministrativo’ l’Agenzia delle Entrate, o l’agente di riscossione esattoriale, bloccano un bene prima del pignoramento, la persona con disabilità può provvedere a bloccare il pignoramento ancor prima che venga iscritto. Farlo è un suo diritto e la procedura di cancellazione dell’iscrizione del fermo prevede la redazione dei moduli in cui viene fatta la richiesta. Per tale motivo in genere l’Agenzia delle Entrate non avvia la procedura di iscrizione al fermo amministrativo nel caso in cui i veicoli siano destinati al trasporto di persone con disabilità. 

Anche le persone con disabilità non sono esenti dal rischio di pignoramento di immobili e beni mobili, vi sono alcuni limiti in più, entro cui i creditori non possono far valere i propri diritti. La Giurisprudenza ha, di fatto, apportato alcuni limiti alla pignorabilità delle auto per persone con disabilità, proprio, come abbiamo visto sopra, in quanto l’automobile è uno strumento indispensabile per il raggiungimento dell’autonomia personale. L’auto in oggetto risulta essere sì pignorabile, ma con precisi limiti di legge, nel dettaglio, può essere pignorata dal creditore ma non dall’Agenzia delle Entrate. Anche i creditori privati non potranno pignorare un mezzo che la persona con disabilità usa per andare al lavoro, e garantirgli quindi l’indispensabile per vivere, non sarebbe pignorabile. Se si incappasse, dunque, in economici pignorabili, anche per la persona con disabilità, come per tutti gli altri debitori del nostro Paese, varrebbero i limiti di legge, vale a dire se il creditore è un privato il pignoramento non può superare il quinto dello stipendio, se invece è proprio l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione il massimo pignorabile è un decimo per stipendi fino a 2.500 euro e un settimo fino a 5.000 euro. 

Rispetto alle entrate mensili e alle fonti di sussistenza, iniziamo col dire che la pensione di invalidità di una persona con disabilità non può essere, in nessuna occasione, oggetto di pignoramento. La motivazione risiede nella natura stessa di questi trattamenti pensionistici che si configurano, proprio come avviene anche nel caso delle pensioni di invalidità civile al 100%, configurati come sostegni di tipo assistenziale e non di tipo previdenziale. Questo tipo di sostegno economico va inquadrato tra i sussidi impignorabili, previsti dal secondo comma dell’art. 545 cod. proc. civ., a meno che il debito non riguardi il pagamento degli alimenti dovuti dalla persona con disabilità a terzi. Le pensioni dello Stato sono finalizzate all’obiettivo di garantire all’assistito il minimo vitale, anche in ragione di una menomazione fisica. Il normale reddito da lavoro dipendente o autonomo risulta invece essere pignorabile, proprio come lo stipendio di un debitore  senza disabilità, allo stesso modo della pensione di inabilità che può venire, invece, pignorata. Rientra infatti nei trattamenti di tipo previdenziale, come quelle di vecchiaia, quelle riservate ai lavoratori. 



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