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L’INPS, con Circ. 30 gennaio 2025 n. 26, determina, per il 2025, i valori dei massimali contributivi e aggiorna gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Considerato che, nell’anno 2024, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari al +0,8%, si riportano nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2025. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a 57,32 euro (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2025, pari a 603,40 euro mensili) se di importo inferiore.
Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’articolo 1, comma 1, DL 338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell’articolo 9 dell’abrogato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
57,32 euro x 6/40 = 8,60 euro.
Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l’anno 2025, in 55.448,00 euro, l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.621,00 euro. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, è pari, per l’anno 2025, a 120.606,90 euro, che arrotondato all’unità di euro è pari a 120.607,00 euro.
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di 603,40 euro per l’anno 2025, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di 241,36 euro.
Lavoratori dello spettacolo
Dal 1° gennaio 2024 è dovuto altresì un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, che sulla base dell’indice ISTAT è pari, per l’anno 2025, a 120.607,00 euro.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2025, l’importo di 55.448,00 euro, che rapportato a dodici mesi è pari a 4.621,00 euro (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 120.607,00 euro). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avviene senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2025, a 55.448,00 euro, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, è possibile effettuare il relativo conguaglio.
Lavoratori sportivi
Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, è pari, per l’anno 2025, a 120.607,00 euro (cfr. il precedente paragrafo 6), il contributo di solidarietà è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di 120.607,00 euro e fino all’importo annuo di 879.229,00 euro.
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