Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura

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Il testo del disegno di legge, come modificato in sede referente, è composto da 13 articoli.  

            

L’articolo 1 affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato “Piano Olivetti per la cultura“, ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell’editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali. Tra le finalità del piano, durante l’esame in sede referente ne sono state inserite di ulteriori, in materia cultura del movimento, di promozione dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, di promozione della digitalizzazione del patrimonio librario e dell’alfabetizzazione digitale, di produzione culturale e artistica giovanile, di diffusione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini. Inoltre, ancora in sede referente, è stata inserita una disposizione volta ad istituire una posizione dirigenziale di livello generale all’interno dell’ufficio di gabinetto del Ministero della cultura, con funzioni di supporto all’attuazione del Piano.

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L’articolo 2 dispone, ai commi da 1 a 5, che il Ministero della cultura istituisca una unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri. Il comma 6 istituisce presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze una posizione dirigenziale di livello generale avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l’Italia e gli Stati del Continente africano. Il comma 7 statuisce che l’unità di missione e il dirigente generale sopra citati operano in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei.

L’articolo 3 introduce tre distinte misure a sostegno dell’editoria e delle librerie. In particolare, sono istituiti:

– al comma 1, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l’anno 2024 per finanziare l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, con priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche, e con una specifica destinazione, quanto ad 1 milione dei 4 stanziati, per le librerie collocate in talune tipologie di piccoli comuni, ove siano l’unico punto vendita di libri nel comune;

– al comma 2, un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l’anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l’anno 2026 per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte delle biblioteche aperte al pubblico statali, degli enti territoriali e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici, al fine di sostenere la filiera dell’editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e quelle di qualità;

– al comma 5, in via sperimentale, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato ad ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo.

I restanti commi recano disposizioni attuative o di natura finanziaria.

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L’articolo 4 autorizza una spesa pari a 800 mila euro per l’anno 2025 con la finalità di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.

L’articolo 5 destina alla Giunta storica nazionale, all’Istituto italiano per la storica antica, all’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, all’Istituto italiano di numismatica e alla Domus mazziniana un contributo, a decorrere dal 2025, pari, complessivamente, a 2 milioni di euro.

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L’articolo 6 statuisce che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito», ai fini del pagamento del rimborso loro spettante, sono tenuti alla trasmissione della fattura entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell’iniziativa. Con previsione analoga, la medesima disposizione statuisce, inoltre, che, con riferimento al pagamento del credito maturato nell’ambito delle edizioni già concluse riferite all’iniziativa “Bonus cultura 18app”, i medesimi soggetti sono tenuti alla trasmissione della fattura entro il termine del 31 marzo 2025.

L’articolo 7, comma 1, dispone l’iscrizione di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione. Il comma 2 rende permanente – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – la disciplina sperimentale il cui termine finale di applicazione è attualmente fissato al 31 dicembre 2024, la quale sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. Il comma 3 introduce un nuovo criterio di classificazione delle opere cinematografiche denominato «opere non adatte ai minori di anni 10».

L’articolo 8, costituito da un unico comma, prevede che la Scuola dei beni e delle attività culturali assume la nuova denominazione di «Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola.

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L’articolo 9, comma 1, prevede che, al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I commi da 2 a 4 recano le relative disposizioni attuative.

L’articolo 10, comma 1, interviene sulla norma che consente al Ministero di destinare una quota dei proventi conseguiti in occasione di eventi culturali dai suoi uffici dotati di autonomia o dagli enti controllati o vigilati, tramite versamento all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. La novella precisa che tali risorse possono essere utilizzate anche per l’acquisizione a vario titolo dei beni culturali stessi. Il comma 2 sostituisce alcuni riferimenti normativi, che sino ad ora erano indirizzati a norme del vecchio codice dei contratti pubblici, con riferimenti a norme del nuovo codice dei contratti pubblici. Tali riferimenti sono rispettivamente inseriti nella vigente disposizione che consente al Ministero della cultura di derogare alla previsione che impone l’adozione per ciascun affidamento di un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività qualora esso decida di avvalersi – a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2025 – della società Ales S.p.A. per lo svolgimento di attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, nonché nella previsione secondo cui, anche al di fuori di tali ipotesi, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a proprie società in house dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, trova applicazione la disposizione relativa alle clausole sociali nei bandi relativi al settore dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 3 autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2025 al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di fotografia contemporanea. Il comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2025 a favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano. Il comma 4 dispone che la contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio – ufficio periferico del Ministero della cultura di cui è stata disposta la soppressione a completamento della riforma organizzativa del predetto Dicastero – continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l’esaurimento delle relative disponibilità residue.

L’articolo 10, comma 4-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, interviene sul Fondo destinato a misure in favore degli enti locali dai commi 898-901 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In particolare, aumenta gli stanziamenti di tale fondo per ulteriori 5 milioni di euro per il 2025, 31,76 milioni per il 2026 e 28,4 milioni per il 2027; estende le finalità di impiego delle risorse anche a interventi di messa in sicurezza del territorio, di sostegno economico, di turismo, di celebrazione di eventi, di ricerca e di digitale; e proroga da trenta a sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio il termine per l’adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto dei fondi, che rimangono assegnati secondo gli atti di indirizzo parlamentare. Il successivo comma 4-ter reca la relativa copertura finanziaria.

L’articolo 11, comma 01, introdotto in sede referente, stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, limitatamente alla quota utilizzata a copertura degli oneri relativi all’autorizzazione di spesa destinata al personale non dirigenziale del Ministero della cultura, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, non sono più automaticamente ridotti in termini di competenza e di cassa. Esso demanda invece a un decreto del Ministro della cultura la definizione dei criteri, delle tempistiche e delle modalità secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale del medesimo Ministero dispongono il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei suddetti proventi. Il comma 1 modifica la vigente disposizione che, a decorrere dal 2020, impone al Ministero della cultura di destinare una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno ed entro determinati limiti, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del proprio personale. In particolare, la disposizione in esame espunge il riferimento ai proventi prodotti nell’anno precedente, differisce dal 31 luglio al 15 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale la quota in questione deve essere versata all’entrata del bilancio dello Stato e stabilisce infine che tale destinazione costituisce ora una facoltà e non più un obbligo per l’amministrazione. Il comma 2 estende anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso siano versati all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa. Lo stesso comma stabilisce inoltre che anche gli introiti derivanti dai trasferimenti di risorse tra le disponibilità delle Soprintendenze speciali ed autonome o i versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., poi riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura sono soggetti alla destinazione sopra richiamata, in aggiunta alle finalità già previste a legislazione vigente.

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L’articolo 12 reca la clausola d’invarianza finanziaria.

L’articolo 13 dispone in relazione all’entrata in vigore.

ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2025



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