Bonus edilizi e Cessione del credito: nuove indicazioni dal Fisco per le imprese

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Microcredito

per le aziende

 


Le imprese di costruzione che realizzano nuovi fabbricati dopo
la demolizione di interi edifici esistenti, sono tra i soggetti
ammessi alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del
rischio sismico ex art. 16 D.L. 63/2013, di efficientamento
energetico ex art. 14 D.L. 63/2013 e per l’abbattimento delle
barriere architettoniche ex art. 119-ter D.L. 34/2020.

Interventi di riduzione del rischio sismico

L’art. 16, comma 1, del D.L. 63/2013 prevede una detrazione
dall’imposta lorda IRPEF o IRES fino ad un ammontare complessivo
delle spese non superiore a € 96.000 per unità immobiliare
esistente prima della demolizione. La detrazione è ripartita in
dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi. La detrazione è alternativa alla
concessione del sismabonus acquisti a favore degli acquirenti delle
unità immobiliari ricostruite.

Microcredito

per le aziende

 

Interventi di efficientamento energetico

L’art. 14 del D.L. 63/2013 disciplina, invece, la detrazione
spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti. La detrazione è ammessa con
riferimento alla volumetria esistente ante operam ed è
esclusa per la volumetria aggiuntiva ottenuta alla fine dei lavori
(interpello n. 781 del 16 novembre 2021). Tale agevolazione è stata
introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006,
che ne delinea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia
di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante
nonché alle modalità di fruizione della detrazione.

Con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che “la detrazione fiscale per interventi
di riqualificazione energetica, spetta ai titolari di reddito
d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi
posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti
immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali
”.
Nello stesso documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha
precisato che “analogo riconoscimento deve essere operato, per
ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici
eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai
fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss.,
del D.L. 63/2013 (sismabonus)
”.

Interventi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche

L’art. 119-ter prevede al 1° comma che ai “contribuenti
è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute
fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per
le spese di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte
sui redditi n. 917/1986, per la realizzazione in edifici già
esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere
architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe,
ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici
”.

A differenza delle persone fisiche, i limiti di spesa su cui si
calcolano le detrazioni ammesse per l’impresa di
costruzioni sono parametrati al costo sostenuto
(per
interventi di risparmio energetico e antisismici)
determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle
prestazioni di servizi utilizzati
e sono, quindi,
calcolati su componenti diversi dal prezzo globale a cui fanno
riferimento i privati per calcolare la detrazione ammessa.

Il costo analitico sostenuto, pertanto, è un processo contabile
che avviene in cantiere attraverso un’analisi dei materiali di
costruzione e dei servizi utilizzati dall’impresa. Il documento più
adatto ad individuare correttamente le spese sostenute per la
realizzazione degli interventi è il Giornale dei
Lavori,
sempre presente in cantiere la cui compilazione è
a cura del Direttore dei Lavori che ha l’obbligo di registrare
giornalmente tutte le attività che si svolgono e che concorrono a
formare voci di spesa nella realizzazione dei lavori. Tale
documento rappresenta il primo strumento utile al D.L. per la
successiva compilazione di:

  • libretto misure che riporta il calcolo analitico delle quantità
    senza i prezzi coerentemente ai lavori svolti in un determinato
    intervallo di tempo;
  • registro di contabilità (riferito a quell’ intervallo di data
    delle opere realizzate);
  • Stato Avanzamento Lavori di tutte le lavorazioni eseguite,
    completate o in partita provvisoria al fine di emettere il
    certificato di pagamento corrispondente all’’importo che il
    Committente deve pagare all’Appaltatore.

Quindi, mentre la persona fisica fa riferimento semplicemente
alla fattura ricevuta dall’impresa e al bonifico eseguito,
l’impresa di costruzioni attua un procedimento completamente
diverso.





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