Il nuovo comma 11-bis dell’articolo 12 dell’Allegato II.14 al d.lgs 36/2023 contiene l’ennesima innovazione nel sottosoglia ipersemplificato che, lungi dal semplificare nulla, determina l’ennesima disposizione totalmente illogica ed incompatibile con il flusso contabile e finanziario.
La disposizione citata così recita: “Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa“.
Come si nota, si consente di disapplicare le previsioni dell’articolo 125, commi 3 e 5, del codice, ai sensi dei quali:
- il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali perchè maturi lo stato di avanzamento, attraverso un accertamento “positivo” delle attività svolte, cioè, nella sostanza, il controllo sulla regolarità dell’esecuzione alla scadenza pattuita;
- detto stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto (in mancanza, lo comunica l’esecutore dei lavori)
- il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 125;
- i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni;
- il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 125;
- l’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento.
- in ogni caso l’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori, perchè l’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
Dunque, la logica ordinaria e, si direbbe, del tutto normale è che la fattura sia necessariamente sempre e solo successiva alla formalizzazione della verifica della regolarità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale formalizzazione, in stati di avanzamento o collaudi e certificati di pagamento è comunicata al prestatore affinchè questo emetta la fattura.
Ciò è perfettamente conforme al Principio di diritto n. 17 dell’Agenzia delle entrate, ad oggetto “Prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto – momento di emissione della fattura”, ove si legge: “Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n 633 (decreto IVA) «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. ». Per l’effetto, torna applicabili le disposizioni di cui al successivo articolo 6, commi 3 e 4, secondo cui «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo […]» «Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento». e dell’articolo 21, comma 4, secondo cui «La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 ». E’, tuttavia, ammissibile che il momento di emissione della fattura sia stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, emissione in data successiva alla verifica ed accettazione della prestazione), purché detto termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo”.
La normalità è che, sempre, PRIMA si verifichi la prestazione e la si accetti e DOPO il prestatore emetta la fattura. Il “correttivo”, invece, sovverte queste indicazioni, tanto banali, quanto logiche e funzionali, ammettendo che l’operatore economico prima emetta la fattura, senza evidentemente formalità come stati d’avanzamento o verbali di regolare esecuzione, e dunque in assenza di controlli e solo poi i controlli si trasfondono in un “visto”, che attesti la regolarità della prestazione a fattura già emessa.
Non è dato comprendere dove risieda la “semplificazione” di un simile modo di procedere, che non viene utilizzato nemmeno nella più semplice e banale delle transazioni tra privati, ma soprattutto crea, nel sottosoglia di 40.000 euro, un “ecosistema” degli appalti fuori da ogni logica procedurale e contabile.
Il tutto, perchè per qualche tecnico risulta, evidentemente, troppo complicato trasfondere in modelli peraltro prefissati gli esiti di un controllo. Oltre tutto, nemmeno si capisce bene come il “visto” si possa apporre ad un documento che cammina su una piattaforma, la PCC, del tutto autonoma e non accessibile al direttore dei lavori.
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