Interventi di recupero del patrimonio edilizio
In relazione alla detrazione IRPEF, spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”), è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione.
Aliquote per le spese sostenute dall’1/1/2025
Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di € 000;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di € 000.
Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a € 96.000 per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:
- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%
La detrazione continua a spettare nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Caldaie alimentate a combustibili fossili
Dal 1° gennaio 2025, non godono più dell’agevolazione le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus)
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio.
Aliquote per le spese sostenute dall’1/1/2025
L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:
- per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Caldaie alimentate a combustibili fossili
Dal 1° gennaio 2025, non godono più nemmeno dell’“ecobonus” le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Superbonus
Ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota al 65%
Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% può competere soltanto se al 15/10/2024:
- risulti presentata la CILA-S per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni;
- sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” e la “speciale disciplina RSA”.
Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni
Viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.
L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024).
Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.
Bonus mobili
Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili” mantenendone inalterata la disciplina.
Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6/6/2013 al 31/12/2025.
Bonus elettrodomestici
Si prevede la concessione agli utenti finali, per l’anno 2025, di un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell’UE, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Il contributo:
- può essere concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a € 100 per ciascun elettrodomestico, elevato a € 200 se il nucleo familiare dell’acquirente ha un valore dell’ISEE inferiore a € 25.000 annui;
- è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico;
- è attribuito a valere sulle risorse dell’apposito fondo istituito avente una dotazione pari a € 50 milioni per il 2025.
I criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo sono definiti con specifico D.M.
Per informazioni generali:
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it
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