Astensione difensore per sciopero, Cassazione: “Prescrizione sospesa fino all’udienza successiva”

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Con la sentenza n. 2375 dello scorso 21 gennaio, la III sezione penale della Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi in tema di sospensione della prescrizione – ha ribadito che il limite di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3 c.p., non si applica nel caso in cui il differimento dell’udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni.

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Si è, quindi, precisato che “l’astensione del difensore dalle udienze a seguito dell’adesione a manifestazioni di sciopero indette dall’Unione delle Camere Penali, pur non costituendo un legittimo impedimento a comparire, costituisce una causa di sospensione della prescrizione che dura sino alla celebrazione dell’udienza successiva, anche qualora venga fissata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma 1, n. 3 c.p.”.

Il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione prende avvio dall’esercizio dell’azione penale nei confronti di una donna per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza del 22 ottobre 2019, vi era stata l’adesione del difensore dell’imputata all’astensione indetta dalla Unione Camere Penali italiane per le udienze dal 21 al 25 ottobre 2019 ed il Tribunale di Reggio Emilia, preso atto di ciò, aveva rinviato il processo a distanza di più di un anno, ovvero all’udienza del 1 dicembre 2020 con sospensione del termine prescrizionale.

Dopo essere stata condannata sia in primo che in secondo grado, l’imputata ricorreva in Cassazione, deducendo violazione dell’art. 159, comma 1 n. 3 c.p. e dell’art. 129 c.p.p.

In particolare, la ricorrente deduceva che il diritto di astensione doveva essere equiparato al legittimo impedimento del difensore e, pertanto, ai sensi dell’ 159, comma 3 c.p., il processo non poteva essere rinviato oltre sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, con la conseguenza che, ai fini del computo del termine prescrizionale, doveva tenersi conto solo del periodo di sospensione pari a sessanta giorni.

La Cassazione non condivide le doglianze formulate.

Gli Ermellini evidenziano come è riconosciuta piena legittimazione all’astensione dei difensori nell’ambito delle regole e dei limiti fissati direttamente dal legislatore o dalle fonti ed istituzioni alle quali la legge rinvia e, il rispetto di queste regole e questi limiti, determina l’accoglimento della richiesta del difensore di differimento dell’udienza.

La Cassazione, inoltre, precisa che, nel caso di astensione, la ragione del rinvio è pur sempre l’esercizio di un diritto di libertà (il fondamento costituzionale dell’astensione risiede, difatti, nella garanzia della libertà di associazione di cui all’art. 18 della Costituzione, sicché l’adesione all’astensione costituisce esercizio di facoltà insite nel diritto costituzionale di libera associazione), che è cosa del tutto diversa dal rinvio determinato da un impedimento, con conseguente applicazione della seconda ipotesi prevista dall’art. 159 n. 3 c.p.. 

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 A sostegno della propria decisione, la Cassazione richiama l’orientamento consolidato per cui, nell’ipotesi di astensione dell’avvocato, il corso della prescrizione resta sospeso per l’intero periodo decorrente tra le due udienze, ai sensi dell’art. 159, primo comma, n. 3, seconda ipotesi, cod. pen. (rinvio del procedimento «su richiesta» del difensore), mentre non trova applicazione il limite di sessanta giorni dell’effetto sospensivo che il medesimo n. 3 dell’art. 159 riserva alle ipotesi di rinvio «per ragioni di impedimento».

Questa soluzione trova la sua necessaria premessa nel riconoscimento che la richiesta del difensore di rinvio dell’udienza è tutelata dall’ordinamento, quale esercizio di un diritto costituzionale, ma non costituisce impedimento in senso proprio.

Ne deriva che l’adesione all’astensione costituisce un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo, ma non costituisce un impedimento a comparire, sicché il giudice non è tenuto a differire l’udienza entro i sessanta giorni e l’intero periodo di rinvio andrà considerato ai fini della sospensione della prescrizione.

In relazione al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integrava un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determinava la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 159 comma primo n. 3 c.p..

In conclusione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

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