Nuovo tasso BCE: adeguati contributi INPS e premi INAIL

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Finanziamenti e contributi

 


In seguito alla decisione della BCE del 30 gennaio scorso che fissa al 2,90%, dal 5 febbraio, il tasso BCE di dilazione e differimento, l’INPS, con Circ. 4 febbraio 2024 n. 34 e l’INAIL, con Circ. 4 febbraio 2024 n. 7, adeguano contributi e premi di rispettiva competenza, fornendo le indicazioni operative necessarie.

L’adeguamento dell’INPS

Dal 5 febbraio 2025, in virtù delle modifiche illustrate, con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere da tale data, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 8,90% annuo (tasso del 2,90%)

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Si precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Allo stesso modo, sempre dalla medesima data, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 8,90% annuo applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2025.

Rateizzazione dei debiti per premi assicurativi INAIL e accessori: cosa cambia

Dal 5 febbraio 2025, il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori prevede l’applicazione di un tasso di interesse minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento pari a quello applicabile alle principali operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, vigente al momento della presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.

Dunque, i piani di ammortamento che riguardano le istanze di rateizzazione presentate a decorrere dal 5 febbraio 2025 sono determinati applicando il tasso di interesse del 8,90%.

Si precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Le sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 5 febbraio 2025, la riduzione del tasso di interesse comporta la variazione della misura delle sanzioni civili.

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Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (art. 116, c. 8 lett. a), L. 388/2000) la sanzione civile è pari al 8,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti).

Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova fattispecie di ravvedimento operoso (art. 30, c. 1 lett. a), DL 19/2024 conv. in L. 56/2024): se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,90% in ragione d’anno.

Nelle ipotesi di evasione (art. 116, c. 8 lett. b), L. 388/2000) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nel caso di ravvedimento operoso (art. 116, c. 8 lett. b), L. 388/2000):

– in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 8,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

– ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’10,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 7,5%).

Con riferimento all’ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa (art. 116, c. 10, L. 388/2000) le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali (art. 1284 c.c.).

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Fonte: Circ. INPS 4 febbraio 2024 n. 34 

Circ. INAIL 4 febbraio 2024 n. 7



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