Contemperamento dei contrapposti interessi nella concessione delle misure protettive: Ordinanza del Tribunale di Firenze n. 450 del 05.12.2024.
La tematica relativa alla concessione delle misure protettive previste dall’art. 18 del C.C.I.I. è stata affrontata di recente dal Tribunale di Firenze che, con il provvedimento in esame, ha statuito che “occorre adottare un provvedimento cautelare che, da un lato, salvaguardi l’operatività corrente dell’impresa nel tempo necessario per attuare il piano di risanamento, dall’altro che eviti che gli interessi delle banche vengano compromessi”.
La normativa di riferimento:
TITOLO II, CAPO I, DEL C.C.I.I.
La composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli artt. 12 e ss. del C.C.I.I., non può definirsi una procedura concorsuale, bensì un percorso volto al risanamento delle crisi dell’impresa attraverso trattative tra il debitore ed i creditori condotte da un esperto nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio territorialmente competente[1].
Gli artt. 18 e 19 del C.C.I.I., invece, disciplinano le “misure di protezione” e quelle “cautelari”, nonché il procedimento di adozione delle stesse.
In particolare, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del C.C.I.I., “L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza […] l’applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori […]”.
I commi 4 e 5 dell’articolo in esame, poi, prevedono gli ulteriori effetti “naturali” conseguenti alla presentazione dell’istanza volta ad ottenere le misure di protezione, e, nello specifico:
– nei confronti dell’imprenditore non può essere pronunciata la Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata;
– i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza ex art 17 C.C.I.I..
La ratio delle misure protettive del patrimonio dell’imprenditore è quella di cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative per la composizione negoziata vengono iniziate e, conseguentemente, di agevolarne l’esito positivo.
Le misure esaminate non conseguono automaticamente all’accesso alla composizione negoziata da parte della Società “in crisi” o “insolvente”, in quanto è necessario l’intervento dell’Autorità giudiziaria che è chiamata a confermare le misure protettive richieste dall’imprenditore (ex art. 19 del C.C.I.I.).
Infatti, stanti il richiamo alle norme che disciplinano il procedimento cautelare di cui agli artt. 669 bis e ss c.p.c. e la strumentalità delle misure di protezione rispetto al positivo esito delle trattative nell’ambito della composizione negoziata della crisi, il Giudice Delegato è tenuto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”.
Nello specifico, il Giudice Delegato, nel procedimento volto a confermare o meno la validità delle misure di protezione, deve verificare i) che il mantenimento delle stesse comporti effettivamente una ragionevole probabilità di raggiungere il risanamento dell’impresa (c.d. “fumus boni iuris”), e ii) che siano idonee rispetto al risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento della Società (c.d. “periculum in mora”).
Le misure cautelari, invece, non hanno un contenuto predeterminato e vengono concesse dall’Autorità giudiziaria all’esito della convocazione dell’imprenditore, dei creditori e degli eventuali terzi interessati dal piano di composizione della crisi della Società.
La vicenda
A causa del dissesto finanziario conseguente all’inserimento di alcune figure apicali nella SDN list[2], una Società fiorentina ha avviato la composizione negoziata della crisi chiedendo al Tribunale di Firenze la conferma delle misure protettive ex art. 18 C.C.I.I. nonché la concessione di alcune misure cautelari, alcune delle quali impositive di un obbligo di facere per gli Istituti di credito (in particolare: l’inibizione alle Banche di qualsiasi facoltà di recesso e/o di risoluzione dei rapporti di conto corrente ancorché contrattualmente o ex lege previste, e l’ordine di prosecuzione dei rapporti con diritto alla piena operatività in conto corrente della Società).
Le Banche, tuttavia, si sono opposte alla concessione delle predette misure favorevoli all’impresa in quanto, tra l’altro, la mancata ottemperanza delle sanzioni amministrative USA da parte degli istituti di credito avrebbe potuto comportare, a sua volta, l’inserimento delle Banche stesse nella SDN list.
In definitiva, secondo la tesi sostenuta dagli Istituti bancari “La misura cautelare imporrebbe un sacrificio sproporzionato rispetto al pregiudizio che rischiano di subire le banche, posto che l’inserimento nella SDN list impedirebbe sostanzialmente l’utilizzo del dollaro e rapporti con qualsiasi ente o azienda americana […]”.
Ritenuto essenziale per il Giudice Delegato contemperare gli interessi della Società (continuare la propria attività imprenditoriale) e delle Banche (evitare l’inserimento automatico nella SDN list), in contrapposizione tra loro, all’esito del procedimento con Ordinanza n. 450 del 05.12.2024 il Tribunale di Firenze ha adottato il seguente provvedimento cautelare: “la misura più idonea [è] quella di nominare un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. con funzioni di custode giudiziario delle somme liquide disponibili della società sotto il controllo del tribunale e dell’esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata. L’ausiliario provvederà ad aprire un conto corrente a lui intestato, ove verranno versate le disponibilità oggi accreditate presso le banche, e avrà facoltà di eseguire pagamenti e ricevere incassi in nome e per conto [della Società]”.
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È, questo, un esempio che testimonia il carattere atipico delle misure cautelari previste dall’art. 19 del C.C.I.I., nonché la necessità, per il Giudice investito della questione, di adottare scelte idonee a contemperare i diversi (e contrapposti) interessi in gioco.
Studio Legale DAL PIAZ
[1] Ai sensi dell’art. 12 del C.C.I.I.: “L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o b) (l’imprenditore, deve essere in stato di “crisi” che è “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”; oppure, deve essere insolvente, che è “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 13, commi 6, 7 e 8.
L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro […]”.
[2] Nello specifico, l’Office of Foreign Asset Control (OFAC) ha inserito l’Amministratore ed il Direttore del marketing della Società nella c.d. SDN list per l’asserita violazione di un ordine esecutivo adottato dal Presidente degli Stati Uniti d’America. A seguito di tale inserimento gli istituti bancari con cui la Società intratteneva rapporti contrattuali hanno attivato il blocco dell’operatività bancaria, chiedendo l’indicazione di un diverso codice IBAN ove versare le giacenze attive in conto.
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