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La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) introduce diverse modifiche al sistema di tax credit per il settore cinematografico e audiovisivo, ridefinendo l’accesso alle agevolazioni e i criteri di applicazione. Le novità, contenute nel comma 869 della legge, intervengono sulla disciplina della Legge n. 220/2016, regolando aspetti fondamentali relativi agli incentivi fiscali per le imprese di produzione e distribuzione cinematografica.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45868 del 13 dicembre 2024, ha stabilito un importante principio in merito alla configurazione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche legato al Superbonus 110. Secondo i giudici, la creazione e la cessione di un credito d’imposta fittizio costituisce reato anche nel caso in cui il credito non sia stato utilizzato in compensazione o riscosso.
L’INPS, con il Messaggio n. 525 dell’11 febbraio 2025, ha annunciato l’introduzione del nuovo servizio digitale Consulente RED, progettato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo è offrire agli utenti uno strumento di consulenza personalizzata e proattiva per la gestione delle prestazioni collegate al reddito, facilitando la consultazione dei dati reddituali e garantendo una maggiore trasparenza nelle verifiche effettuate dall’Istituto.
L’INPS, con il Messaggio n. 509 dell’11 febbraio 2025, ha fornito indicazioni operative ai datori di lavoro sulla trasmissione dei dati relativi ai fringe benefit e alle stock option erogati nel 2024 al personale cessato dal servizio con diritto a pensione. L’aggiornamento si rende necessario per garantire l’inclusione di tali importi nella Certificazione Unica (CU) 2025, che dovrà essere trasmessa all’Amministrazione finanziaria ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 41036/2025 del 10 febbraio 2025, ha stabilito la nuova riduzione forfetaria del cambio per il calcolo dei redditi, in franchi svizzeri, delle persone fisiche e delle imprese che operano nel Comune di Campione d’Italia. La percentuale fissata per il periodo d’imposta 2024 è del 31,98, come previsto dall’articolo 188-bis del TUIR e dalle successive modifiche normative.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 25/2025, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle cessioni di beni a titolo di sconto, nel contesto di accordi commerciali basati sul raggiungimento di soglie di fatturato predefinite. L’analisi si concentra sugli effetti di tali operazioni in relazione all’IVA, all’IRES e all’IRAP, offrendo indicazioni sulle modalità di contabilizzazione e deduzione dei relativi costi.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 24/2025, ha chiarito il trattamento del credito di costo IVA maturato da una società prima della sua inclusione in un Gruppo IVA, in riferimento al regime speciale delle agenzie di viaggio disciplinato dagli articoli 74-ter e 70-sexies del DPR n. 633/1972. Il caso analizzato dall’Agenzia L’istanza è stata presentata da ALFA Gruppo S.p.A., capogruppo del Gruppo IVA ALFA, costituito a partire dal 1 gennaio 2024.
Buongiorno, un contribuente intende demolire un immobile attualmente accatastato in categoria C/2 e costruire, dopo l’ottenimento delle varie autorizzazioni e del cambio d’uso, con i medesimi volumi, una abitazione residenziale che verrà accatastata probabilmente in categoria A/7. Chiede, stante il cambio di destinazione d’uso, e il rispetto dei miglioramenti sismici, se potrà usufruire del sismabonus su un massimale di 96.000,00 al 50/36 in cinque anni.
I contribuenti che aderiscono al regime del cd. adempimento collaborativo devono dotarsi di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (Tax control framework o TCF). Tale sistema deve essere: certificato da un professionista indipendente iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti sulla scorta di valutazioni e verifiche analizzate di seguito.
L’incoerenza con lo spesometro e anche una sola fattura rinvenuta presso il cliente fanno scattare la condanna per occultamento delle scritture contabili e non la meno grave sanzione, di natura meramente tributaria, di omessa tenuta. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3729 del 29 gennaio 2025, ha rigettato il ricorso del legale rappresentante di una srl rendendo definitivo il verdetto di colpevolezza.
Nel corso della recente Videoconferenza “Telefisco 2025”, i funzionari dell’Agenzia hanno ribadito quanto già espresso nella CM n. 10/2023 in materia di Certificazione SOA per i bonus edilizi che richiedono interventi edilizi superiori ad una determinata soglia, ai sensi dell’art. 10-bis del DL n. 21/2022: la “condizione SOA” non è vincolata alla sola cessione del credito/sconto in fattura (ex art. 121, DL n. 34/2020) essendo richiesta anche laddove il bonus edilizio sia utilizzato in detrazione in dichiarazione dei redditi. La Certificazione SOA A partire dal 1 luglio 2023, la fruizione dei benefici fiscali previsti dagli artt. 119 e 121, co. 2, DL n. 34/2020, per interventi di importo superiore a . 516.000, è subordinata al possesso della certificazione SOA da parte dell’impresa esecutrice.
L’articolo 45, co. 3-octies, del DL n. 73/2022 ha previsto la possibilità, per imprese non IAS-adopter, di mantenere in bilancio i valori dei titoli iscritti nell’attivo circolante senza dover procedere alla svalutazione dovute a momentanee turbolenze dei mercati finanziari (dunque, laddove non verta nell’ambito di “perdite durevoli”). La disposizione è stata, successivamente, prorogata agli esercizi successivi (con DM 23/09/2024, per l’esercizio 2024).
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