Nuovo cuneo fiscale: esempi di calcolo di come cambia la busta paga

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Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 


La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che, dal mese di gennaio 2025, i lavoratori non troveranno più in busta paga il taglio della ritenuta dei contributi previdenziale a loro carico.

Viene infatti definitivamente accantonata la misura che, nella versione da ultimo introdotta dalla Legge 213/2023, disciplinava la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori di 6 o 7 punti a seconda che l’imponibile contributivo fosse, rispettivamente, non superiore a 2.692 euro oppure a 1.923 euro mensili.

Tale agevolazione, tuttavia, si applicava, come noto, esclusivamente ai periodi di paga del 2024, con esclusione della tredicesima mensilità.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

L’art. 1, c. da 4 a 9, Legge 207/2024, introduce due misure agevolative, differenti a seconda del reddito complessivo conseguito dal lavoratore dipendente:

  1. un bonus fiscale per i redditi fino 20 mila euro ed una nuova;
  2. una ulteriore detrazione IRPEF per i redditi oltre 20 mila euro ma comunque non superiori a 40 mila euro.

Non cambiano invece le modalità di riconoscimento della misura agevolativa in quanto chiamato a procedere alla erogazione sarà sempre il datore di lavoro, questa volta nella qualità di sostituto d’imposta.

Campo di applicazione

Il primo aspetto su cui è opportuno soffermarsi riguarda l’ambito di applicazione e segnatamente l’individuazione della platea dei potenziali beneficiari posto che si applica ai lavoratori dipendenti.

Ai fini Irpef il reddito di lavoro dipendente rappresenta una categoria che comprende sia i redditi di lavoro dipendente indicati all’art. 49 TUIR sia quelli ad essi assimilati per la cui determinazione, peraltro, in diversi casi vengono richiamate dall’articolo 52 le stesse regole indicate all’articolo 51 per i lavoratori dipendente.

Tuttavia, i benefici di cui ci si occupa riguardano esclusivamente i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 TUIR con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo.

In buona sostanza sono esclusivamente quelli derivanti da rapporto di lavoro subordinato, in quanto, come noto, le disposizioni appena richiamata fa riferimento a redditi dei lavoratori che svolgono attività alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Sono dunque esclusi i titolari di reddito di pensione disciplinati dalla lettera a) dell’articolo appena indicato, nonché gli assimilati quali, su tutti, quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Condizioni reddituali

Secondo aspetto oggetto di attenzione riguarda il reddito conseguito dal lavoratore contribuente che rileva in primo luogo ai fini della verifica delle condizioni di spettanza del beneficio ma per altro verso per l’importo del bonus da riconoscere.

Innanzitutto, ad assumere rilievo ai fini del diritto alle due agevolazioni è il reddito complessivo.

Le diverse soglie reddituali che danno diritto, rispettivamente, al bonus (cfr. comma 4) ed alla nuova detrazione fiscale (cfr. comma 6) fanno espressamente riferimento al reddito complessivo.

Più precisamente, occorre considerare il c.d. reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni fiscali.

Vanno a tal fine considerati anche quei redditi che, pur non rientrando nel reddito complessivo ai fini Irpef ai sensi dell’art. 8 TUIR, concorrono comunque a determinare il c.d. reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni in quanto le norme che li disciplinano ne prevedono il computo.

Ad esempio, l’art. 3, c. 7, D.Lgs. 23/2011, che disciplina la cedolare secca sugli affitti prevede che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.

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Oltre alle singole disposizioni speciali, qual è ad esempio quella appena richiamata, l’art. 1, c. 9, Legge 207/2024 prevede inoltre che ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi 4 e 6, rispettivamente cioè il bonus e l’ulteriore detrazione, rileva anche la quota esente del reddito agevolato previsto a favore del c.d. rientro dei cervelli e degli impatriati.

Più specificamente vanno computate le quote esenti dei redditi agevolati ai sensi dell’art. 44, c. 1, DL 78/2010 conv. in Legge 122/2010, recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, nonché dell’art. 16 D.Lgs. 147/2015, e dell’art. 5 D.Lgs. 209/2023, in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati.

Da segnalare, invece, la conferma delle ordinarie regole che prevedono l’esclusione dal reddito complessivo del reddito derivante dall’abitazione principale e delle sue pertinenze.

Bonus

Venendo ora alle agevolazioni introdotte dal legislatore con la Legge di Bilancio 2025, la prima è applicabile nel caso in cui il reddito complessivo del lavoratore dipendente non supera 20.000 euro.

In tal caso, al lavoratore spetta una somma che non concorre alla formazione del reddito da calcolarsi applicando le seguenti percentuali al reddito di lavoro dipendente del lavoratore.

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In particolare, le fasce reddituali e le aliquote percentuali sono le seguenti:

Reddito

Aliquota % applicabile

Fino a 8.500 euro

7,1%

Oltre e fino a 15.000 euro

5,3%

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Oltre fino 20.000 euro

4,8%

Ai fini della differente percentuale applicabile, il comma 5 prevede che il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

Ulteriore detrazione di lavoro dipendente

Il comma 6 prevede invece una seconda agevolazione che consiste in un’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo d’importo superiore a 20.000 euro fino a 40.000 euro.

In particolare, fino a 32.000 euro è riconosciuta un’ulteriore detrazione di lavoro dipendente di 1.000 euro annui rapportata al periodo di lavoro nell’anno; se il reddito è superiore a 32.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, la medesima detrazione base di 1.000 euro deve essere proporzionalmente ridotta fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia massima prevista.

Più specificamente, nel caso di reddito superiore a 32.000 euro la detrazione è pari al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Adempimenti del sostituto d’imposta

Si è fatto cenno all’inizio che non cambiano le modalità di riconoscimento del taglio del cuneo fiscale poiché il veicolo nel quale trova allocazione il beneficio rimane la busta paga e quindi è sempre il datore di lavoro nella sua qualità di sostituto d’imposta chiamato a svolgere le attività per conto dell’erario.

In particolare, il comma 7 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 ed all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.

A tal fine, ove in sede di conguaglio la somma o la detrazione dovesse risultare non spettante, il sostituto d’imposta deve procedere al recupero del relativo importo.

Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Il credito derivante dalla somma riconosciuta ai lavoratori è compensato dai sostituti d’imposta con le consuete modalità previste dall’art. 17 D.Lgs. 241/97.

Occorre pertanto attendere l’istituzione dell’apposito codice tributo per procedere alla compensazione.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Va infine evidenziato che la condizione del subordina il diritto al bonus o alla maggiore detrazione al reddito complessivo potrebbe determinare, in caso di altri redditi oltre a quelli considerati dal sostituto d’imposta in sede di riconoscimento del beneficio, la non spettanza.

In tale ipotesi, il lavoratore dipendente dovrà procedere a restituire l’importo non spettante o versare la maggiore imposta dovuta in sede di modello 730 o dichiarazione dei redditi.

Chi ci guadagna e chi ci perde

Facendo alcune simulazioni, i lavoratori con una RAL fino a 34.000 euro, sostanzialmente non troveranno significative differenze rispetto al 2024, sebbene le differenti basi di calcolo, rispettivamente l’imponibile contributivo lo scorso anno e l’imponibile fiscale da quest’anno, inevitabilmente potrebbero determinare nel corso dell’anno delle differenze.

Ad esempio, un lavoratore con una RAL da 15.000 euro la differenza è di circa 24 euro annui (in meno nel 2025 rispetto al 2024); con 15 mila euro, invece, è di circa 80 euro annui (in più rispetto allo scorso anno).

A guadagnarci di più sono i contribuenti con una RAL superiore a 35.000 euro che arrivano in alcuni casi a guadagnare 1.000 euro in più rispetto al 2024.

RAL

NETTO 2024

NETTO 2025

DIFFERENZE 2025 RISPETTO AL 2024

10.000 euro

10.644,91 euro

10.628,66 euro

– 16,25 euro

15.000 euro

14.389,86 euro

14.365, 49 euro

– 24,37 euro

20.000 euro

17.672,08 euro

17.667,07 euro

– 5,01 euro

25.000 euro

20.971,83 euro

20.875,85 euro

– 95,98 euro

30.000 euro

23.979,42 euro

23.956,40 euro

– 23,01 euro

35.000 euro

25.600,80 euro

26.600,80 euro

1000 euro

40.000 euro

28.157,93 euro

28.617,43 euro

459,50 euro

45.000 euro

30.715,05 euro

30.715,05 euro

0 euro



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