Sintesi delle modifiche normative introdotte dalla L. n. 193 del 16 dicembre 2024 e dalla L. n. 162 del 28 ottobre 2024, evidenziando i cambiamenti rispetto alla normativa precedente.
NUOVA DEFINIZIONE DI STARTUP INNOVATIVA
La definizione di startup innovativa è stata aggiornata con la Legge 193/2024 per includere requisiti più specifici, allineandosi con le direttive europee e le necessità del mercato. Secondo la nuova normativa, una startup innovativa deve:
- essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) classificata secondo la raccomandazione 2003/361/CE, con un fatturato annuale inferiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro (una startup partecipata da una grande impresa è quindi esclusa);
- avere un oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- escludere attività prevalenti di consulenza e quindi le startup che operano principalmente come agenzie o forniscono servizi di consulenza non rientrano più nella categoria;
- investire in ricerca e sviluppo destinando almeno il 15% del fatturato o dei costi operativi annuali a progetti innovativi;
- dimostrare una componente tecnologica rilevante attraverso brevetti registrati, software sviluppati o team altamente qualificati.
ESTENSIONE DELLA PERMANENZA DELL’AMBO SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE FINO A 5 ANNI
Modificando la definizione di Startup innovativa, si riduce ad un triennio la permanenza “standard” nella sezione speciale del Registro delle Imprese, sebbene alcuni requisiti rendano possibile il prolungamento.
Durata massima: Le start-up innovative possono restare iscritte nella sezione speciale del registro fino a 3 anni.
Per poter usufruire dell’allungamento a 5 anni dell’iscrizione all’albo delle start up innovative è necessario rispettare almeno uno dei 5 requisiti successivi:
A) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
B) spese in ricerca e sviluppo portate al 25% del valore della produzione totale, rispetto al precedente requisito del 15%;
C) obbligo di stipulare contratti di sperimentazione con almeno una pubblica amministrazione o grande impresa;
D) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
E) ottenimento di almeno un brevetto.
Disposizioni transitorie per start up già iscritte: Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei nuovi requisiti previsti avvenga:
- in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.
- in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
Le imprese che non possiederanno più i requisiti di start up innovative per effetto della presente legge, qualora ne ricorrano le condizioni, potranno iscriversi alla sezione speciale dell PMI Innovative.
PROLUNGAMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO START UP IN FASE DI SCALE-UP FINO A 9 ANNI
Prolungamento iscrizione all’albo fino ad un massimo di 9 anni: Start-up in fase di scale-up possono estendere ulteriormente il periodo di iscrizione, a condizione che si verifichi almeno uno dei seguenti due ulteriori requisiti:
- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 100 per cento annuo.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP
Persone fisiche
Alle persone fisiche che investono nel captale delle start up innovative viene riconosciuta una detrazione pari al 30% per un importo massimo dell’investimento di 1.000.000 di euro se lo stesso viene mantenuto per almeno tre anni. L’agevolazione può essere portata in detrazione dell’IRPEF nel periodo d’imposta dell’investimento e nei periodi successivi, ma non oltre il terzo.
Diversamente, per gli investimenti delle persone fisiche effettuate in regime de minimis la detrazione sull’IRPEF è elevata al 65% a partire dal 1° gennaio 2025 (fino al 2024 era pari al 50%) fino a un massimo di 100.000 euro all’anno.
questa misura, introdotta per incentivare ulteriormente gli investimenti in startup innovative, è soggetta al regime “de minimis”, che limita l’ammontare complessivo degli aiuti di Stato ricevibili da un’impresa.
l’aumento della detrazione in regime de minimis avviene purché l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento portato a beneficio.
la detrazione in de minimis si applica alle sole startup innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.
Persone giuridiche
Alle imprese soggette all’imposta sulle società, diverse dalle start up innovative, viene riconosciuta una deduzione pari al 30% sull’IRES per investimenti, di importo massimo per euro 1.800.000, nel capitale di una o più start up innovativa a condizione che l’investimento venga mantenuto per almeno tre anni.
Limite all’investimento
NOVITA’: Le agevolazioni non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento agevolabile.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN PMI
Scade al 31.12.2024 la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50% sull’IRPEF per gli investimenti, fino a 300.000 euro, effettuati da persone fisiche sul capitale di PMI Innovative (l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni).
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