NASpI: L’Incentivo all’autoimprenditorialità non va restituito all’Inps in caso di “forza maggiore”. Recepita la Sentenza della Corte Costituzionale

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L’Inps, con propria circolare n. 36 del 4.2.2025, illustra la sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata e fornisce, altresì, le conseguenti indicazioni amministrative.

 

IL FATTO

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La Corte Costituzionale, con la sentenza 10 aprile 2024 – 20 maggio 2024, n. 90, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ Serie Speciale n. 21 del 22 maggio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

 

La SENTENZA e l’ACCERTAMENTO delle CAUSE di FORZA MAGGIORE

Sulla base di quanto indicato dalla Corte sono, pertanto, da escludere dalle ipotesi di causa di forza maggiore le procedure concorsuali previste dall’ordinamento italiano.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli eventi che, invece, possono qualificarsi come causa di forza maggiore:

– terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
– guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
– incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
– esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
– misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
– provvedimento dell’autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.

Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024 l’Istituto evidenzia che, ove il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo odi impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, provvede a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa.

Pertanto, rilevata attraverso l’archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) la rioccupazione dell’interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata riconosciuta, l’INPS, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede a inviare all’interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (trenta giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l’allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della Struttura territorialmente competente dell’Istituto.

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All’esito della valutazione di quanto esposto e provato dall’interessato, l’INPS comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata.

In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.

In tale caso l’interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.

 

 

 

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