Corte Costituzionale e INPS a confronto sulla restituzione integrale della NASpI

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90/2024 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, c. 4, del decreto legislativo 22/2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione era stata erogata. 

L’erogazione della NASpI in forma anticipata e in unica soluzione ha la peculiare finalità volta ad incentivare l’autoimprenditorialità. La ratio legis consiste nell’agevolare il lavoratore nell’intraprendere un’attività autonoma o avviare un’impresa al fine di favorirne il reimpiego in un’attività diversa da quella di lavoro subordinato, riducendo così la pressione sul mercato del lavoro ( subordinato ). Pertanto, la prestazione NASpI erogata in forma anticipata perde la connotazione tipica di prestazione previdenziale di sostegno nelle transizioni lavorative, assumendo la diversa veste di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese di avvio di un’attività autonoma o di impresa.

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Sul tema, come accennato in premessa, è intervenuta la Corte Costituzionale con la pronuncia sull’obbligo di restituzione integrale dell’anticipazione NASpI da parte del lavoratore che, dopo avere intrapreso e svolto l’attività imprenditoriale non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili e costituisca, pertanto, un rapporto di lavoro subordinato, prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta l’ indennità in forma anticipata.

Ai fini della dichiarata illegittimità, la Corte ha rilevato che, se da un lato è vero che l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato rappresenta un indice rivelatore della mancata effettività e autenticità dell’attività di impresa o lavoro autonomo ( cfr. sentenza n. 194/2021 ), è altrettanto vero che la circostanza per cui l’attività di impresa si sia svolta per un periodo apprezzabile fa sì che i predetti requisiti possano intendersi perfezionati.  

Tra le motivazioni poste a fondamento della decisione, la Corte dà atto che in linea generale il rischio d’impresa è una componente insita nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal quale non si può prescindere.  L’assunzione del rischio resta , quindi , una componente intrinseca anche allo stesso incentivo all’autoimprenditorialità.  

La Corte richiama un’ulteriore decisione , da lei stessa emessa, la sentenza n. 8/2023 nella quale , con riferimento ai principi di buona fede e correttezza enunciati dall’articolo 1175 del codice civile in tema di rapporti obbligatori, afferma che la clausola generale ivi contenuta “vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore”. In questa prospettiva , l’evento di forza maggiore, tale da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività d’impresa, rende irragionevolmente sproporzionata la richiesta di restituzione integrale dell’anticipazione NASpI.

Da qui  l’esigenza di un criterio di commisurazione dell’obbligo restitutorio nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire l’attività d’impresa per causa sopravvenuta a lui non imputabile. 

Alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, l’INPS ha provveduto ad aggiornare le proprie procedure con la circ. n. 36 del 4.02.2024

L’INPS prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, provvede a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli eventi che possono qualificarsi come causa di forza maggiore secondo la circolare sono :

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  1. terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
  2. guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
  3. incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
  4. esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
  5. misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
  6. provvedimento dell’autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili. 

Sono invece escluse le procedure concorsuali previste dall’ordinamento. 

Una volta rilevata  la rioccupazione del beneficiario attraverso le comunicazioni obbligatorie (UNILAV), l’INPS provvede a inviare all’interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio. 

Nella comunicazione viene richiesto di indicare, in un termine congruo di trenta giorni, le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l’allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria. 

Laddove  sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione  – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato, sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.

Fonte: INPS 

 

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