Cassa Integrazione, Estese le tutele per il settore moda

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L’intervento previsto dal decreto legge n. 160/2024 potrà essere concesso sino al 31 gennaio 2025 per un totale di 12 settimane in luogo delle nove precedenti. I chiarimenti in un documento dell’Inps.

Tre settimane in più di cassa integrazione in più per i datori di lavoro della moda che abbiano sospeso o ridotto l’attività e non possano più fare ricorso alle tutele ordinarie. Salgono, infatti, a 12 le settimane fruibili (in luogo delle 9 originariamente riconosciute) dal 29 ottobre 2024 al 31 gennaio 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024). Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 39/2025 in cui spiega che lo strumento potrà essere utilizzato anche da ulteriori datori di lavoro originariamente non compresi nel perimetro della tutela ma solo per il periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025.   

Destinatari

L’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 consente ai datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, di accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024. L’Inps ha regolato la misura con Circolare n. 99/2024.

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In tale sede è stato precisato che il beneficio spetta a condizione che siano rispettati, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • sono classificati dall’Inps, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;  
  • svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’Allegato n. 1 della circolare;  
  • hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;  
  • hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima della CIGO, cioè 52 settimane nel biennio mobile, (se datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato, per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale (26 settimane nel biennio mobile). In entrambi i settori opera anche il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile).

Il dl n. 160/2024 ha assicurato, quindi, un ulteriore intervento, in deroga ai predetti limiti, pari a 9 settimane sino al 31 dicembre 2024.

Il trattamento spetta solo ai lavoratori che – alla data di presentazione della domanda – posseggono un’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l’unità produttiva interessata dall’istanza.

L’estensione

La legge n. 199/2024 ha previsto due novità. In primo luogo ha esteso, con riguardo ai predetti datori di lavoro, la durata del beneficio ad un totale di 12 settimane fruibili sino al 31 gennaio 2025 in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2024.

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Inoltre ha incluso nel beneficio i datori di lavoro con i codici Ateco di cui all’Allegato 1 alla Circolare n. 39/2025 ricomprendendo, in particolare, il settore della fabbricazione di macchine tessili e la meccanica generale (Ateco 25.62.00). Trattandosi di settori non inclusi nella prima versione, il trattamento potrà essere fruito per un periodo minore: dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025.

I nuovi datori di lavoro devono trasmettere la domanda all’Inps entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa attraverso la piattaforma «OMNIA IS» selezionando la nuova istanza «ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024». Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che non può essere anteriore al 28 dicembre 2024 – si collochi tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 160/2024 e il 7 febbraio 2025 (data di pubblicazione della Circolare in parola), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

Caratteristiche

Il datore di lavoro dovrà allegare all’istanza una relazione tecnica, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostri la capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto. Inoltre dovrà produrre una dichiarazione in cui attesta di aver raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa ordinaria. E una dichiarazione in cui attesta di aver occupato mediamente, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore a 15.

Si ricorda, infine, che sul trattamento non è dovuto il pagamento del contributo addizionale ed i periodi concessi sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.

Misura

Il trattamento ammonta all’80% della retribuzione globale a cui avrebbe avuto diritto il lavoratore per le ore di lavoro non prestate entro un massimale mensile di 1.311,56€ considerato che si applica la riduzione prevista dalla legge n. 41/1986. Ai lavoratori spetta, inoltre, la contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Pagamento

Le modalità di erogazione del trattamento ai dipendenti sono le seguenti:

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    procedure celeri

     

  • anticipo del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga con successivo conguaglio sui contributi dovuti all’Inps tramite i flussi Uniemens;
  • pagamento diretto dell’Inps al lavoratore in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie per il datore di lavoro.

Si rammenta che in caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Documenti: Circolare Inps 39/2025



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