PADOVA: QUANDO UNA COMPAGNIA DI LUCE E GAS PUO’ STACCARE IL SERVIZIO A UN UTENTE SENZA PREAVVISO?

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La Pandemia ha segnato in modo incisivo sulle vite delle famiglie e delle aziende che a causa di scelte discutibili di togliere il lavoro a chi non si è voluto vaccinare si è trovato senza lavoro da un giorno all’altro, oppure aziende che non hanno resistito alle contrazione del mercato.

Un’altra lotta delle famiglie è quella delle società di luce e gas, diventato con il mercato libero la giungla incomprensibile di spese, diritti inascoltati, distacco del servizio, nessun risarcimento anche quando hai ragione.

Il caso di oggi, riguarda una compagnia di Padova “Argos” che opera in modo scorretto nei confronti di un cittadino, malgrado questi lamenti gli errori palesi dell’azienda e sopra tutto ARERA la società dello Stato che vigila sull’operato delle aziende come questa, dichiara appunto anomalie.

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La storia di questo cittadino risale al 2024 passa da un operatore all’altro dopo aver ricevuto un offerta interessante da parte del call center di “Facile.it” optando appunto per l’operatore “Argos”, tutto bene, fino all’estate 2024 quando il cliente riceve una fattura di euro 880 circa, ovviamente si attiva per conoscere l’entità di questo costo eccessivo, ma nessuno risponde almeno per un mese, scaduto il periodo del pagamento il contatore gli viene disattivato. Chiede i motivi e l’operatore riferisce che secondo la raccomandata inviata da Argos, aveva 40 giorni per risolvere il problema, ma della raccomandata non c’è traccia, neanche della ricevuta del fornitore, bensì l’aggiunta di costi per la fantomatica raccomandata, euro 39, oltre a 10 euro per ogni raccomandata inviata, ma si ribadisce il cliente non riceve nulla. A questo punto il cliente chiede la rateizzazione che gli viene negata, così come il fatto di riattivare il contatore se non avesse pagato intero importo. Questo fatto si ripete per 4 volte con lo stesso metodo, costi diversi, ma stesso metodo, invio fattura di pagamento, rid verso la banca, “invio raccomandata”, chiusura contatore.

Il cliente che si vede rifiutato il pagamento in banca per un problema della stessa, decide di cambiare banca, comunica ad Argos il cambio iban e anche qui passano i mesi e l’iban rimane lo stesso per Argos che ovviamente non ricevendo il pagamento decide di bloccare l’utente disattivando il contatore.

Un’altro caso sempre riguardante la storia del nostro segnalatore, è quella del distacco per una perdita di gas nel mese di Ottobre 2024, al quale nessuno a dato informazioni sul problema. La perdita di gas non è stata motivata, cioè a chi addebitare il danno di 5 giorni senza poter cucinare, lavarsi, riscaldare casa. Ma sopra tutto è emerso dalle carte che anche ATS nel 2023 aveva segnalato odore di Gas durante un ispezione, che il Comune con ufficio tecnico avrebbe dovuto valutare con più attenzione (cosa non fatta), il proprietario di casa che non si è mai interessato malgrado le decide di segnalazioni. Chi è a questo punto il responsabile? Azienda gas? Proprietario di casa? Comune? Ufficio tecnico? Ats?

A questo proposito cosa dice la legge in merito?

  1. Se il fornitore non ha inviato la raccomandata con il sollecito di pagamento, il cliente si può tutelare, ma deve comunque prima pagare la bolletta. Nel caso in cui l’importo da saldare sia molto elevato, si può rateizzare l’importo della bolletta e chiedere successivamente il risarcimento.
  2. Se il fornitore invia il sollecito, ma questo non arriva per errore del servizio postale, il fornitore non ha legalmente colpa e quindi il cliente non può chiedere il risarcimento.

Secondo quanto stabilito dall’Autorità, quindi secondo le deliberazioni ARG/elt 4/08 e ARG/gas 99/11, sono previsti degli obblighi da parte del cliente, che deve sempre saldare le fatture nei tempi stabiliti, e da parte del fornitore che non può sospendere la fornitura in caso di morosità, senza un preavviso scritto. Per tutelare il consumatore, l’Autorità ha previsto che l’utenza può essere staccata per morosità, solamente nei seguenti casi:

  • Dopo avere provveduto alla costituzione in mora del cliente finale
  • Se l’importo del mancato pagamento è superiore all’ammontare del deposito cauzionale lasciato dal cliente
  • Se non c’è stato un malfunzionamento del contatore

Nel caso in cui il fornitore provveda al distacco di luce e gas, senza preavviso, il cliente ha diritto ad un indennizzo: nel documento per la consultazione 511/2012/R/eel è stato infatti proposto di introdurre un indennizzo automatico da corrispondere al cliente finale in caso di violazione delle previsioni in materia di costituzione in mora. L’Autorità ha previsto un rimborso di 20€ nel caso di danni all’utente per:

  • mancato invio della costituzione in mora
  • mancato rispetto del termine ultimo di pagamento indicato nella raccomandata
  • mancato rispetto del termine massimo di 10 giorni tra la data di emissione della comunicazione e la data di effettivo invio

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Con la sostituzione dei vecchi contatori meccanici con i nuovi contatori in telegestione, oggi è possibile sospendere la fornitura anche da remoto. Di conseguenza, i fornitori possono staccare il gas senza preavviso in caso morosità.

FONTE: Distacco Senza Preavviso: Risarcimento, Riattivazione, Guida



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