Imputabilità già a 12 anni compiuti? Riflessioni

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Imputabilità già a 12 anni compiuti? Riflessioni in Austria, in Svizzera e nella RFT – Breve “panoramica” e anche alcuni dati statistici
 

Da qualche tempo, si discute – in Austria, in Svizzera e nella RFT – sull’opportunità (o, secondo alcuni, sulla necessità), “die Altersgrenze für die Strafmündigkeit herabzusetzen” (di abbassare l’età per l’imputabilità a 12 anni).

I

I fautori di una riforma del genere, in Austria, fanno leva su alcuni gravi (e anche gravissimi) reati commessi da minori di anni 14, nonchè su “Serienstraftaten” (reati “seriali”), perpetrati da bande, di cui fanno parte giovanissimi.

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Per esempio, la Polizei di Vienna, dopo lunghe indagini, è stata in grado, di identificare 24 giovani, tra i quali figuravano pure minori di 12 anni – sospettati gravemente, di aver perpetrato 350 reati, tra furti commessi ai danni di negozi, pubblici esercizi e distributori automatici nonchè altre “Straftaten”.

Come si sono “posizionati” i partiti politici in questa discussione e come si è espressa l’opinione pubblica in proposito?

Le “Parteien” dello spettro di sinistra – ma, pure qualche frangia di centro – si sono dichiarate contrarie alla riduzione della “Strafmündigkeit” all’età di 12 anni; cosí pure, alcune organizzazioni di assitenza ai giovani. Viene chiesta, tra l’altro, la reintroduzione dello “Jugendgerichtshof” e di riorganizzare la “Sozial- und Jugendarbeit” (dotando questi enti dei mezzi finanziari necessari, affinchè possano adempiere le loro funzioni istituzionali).

I partiti di destra, hanno assunto una posizione contraria, osservando, che è ben vero, che anche nei confronti di minori di anni 14, sono possibili provvedimenti di una certa severità, atti a ridurre la criminalità giovanile (e non soltanto contro chi ha già compiuto il 14.mo anno di età); provvedimenti, che, peró, spesso, si sono dimostrati “nicht zielführend”.

Va osservato, che esponenti di questi partiti, al contempo, hanno “chiarito”, di non volere “Kinder ins Gefängnis bringen” (la carcerazione di giovanissimi).

Chiedono anche, che venga prevista la facoltà, per gli organi di polizia, di citare “junge Straftäter” insieme ai loro genitori, dinanzi a essi; in caso di mancata comparizione, verrebbe comminata la sanzione amministrativa fino a 1.000 Euro ai genitori.

Reputano, altresí, che in caso di perpetrazione di reati gravissimi (di violenza), vengano previste, obbligatoriamente, “conferenze”, con la partecipazione di polizia, organi giudiziari e istituzioni di assistenza.

Contrari alla progettata riduzione dell’età per la “Strafmündigkeit”, si sono dichiarate, l’attuale ministra della Giustizia, parte dell’Associazione Magistrati e “Jugendhilfeeinrichtungen”, argomentando, che una “Herabsetzung der Strafmündigkeit”, non varrebbe a impedire la commissione di reati da parte di minori; sono dell’avviso, che debbano essere intensificate le misure di prevenzione e dotate dei necessari mezzi finanziari, le istituzioni e le associazioni (pubbliche e private) di assistenza. Vedremo, se il futuro Governo federale, aprirà i cordoni della borsa; pare di no, essendo orientato, secondo quanto è dato di sapere, soprattutto, a risparmiare “auf der Ausgabenseite” (dalla parte della spesa).

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Ricordano, che l’imputabilità, in Austria, è determinata in 14 anni da quasi cent’anni, come pure nella quasi totalità degli Stati comunitari. Ciò è raccomandato anche da organizzazioni internazionali.

Rinchiudere dodicenni e tredicenni in carcere, non risolverebbe i problemi della “Jugendkriminalität”; questo, anche secondo la “Vereinigung der Strafverteidiger” (Associazione dei penalisti).

C’è chi sostiene, che, se rimarrà in vigore l’attuale disciplina sull’imputabilità, vi sarebbero ”Staatsanwälte”, che attenderebbero soltanto il compimento del 14.mo anno di età da parte di “Intensivtäter”, per poterli portare in carcere.

Non sono mancate richieste, intese a far sí, che la prevista ”Herabsetzung der Altersgrenze für die Strafmündigkeit” diventasse operante soltanto per determinate fattispecie di reato, anche se questa “corrente di pensiero”, non ha trovato – finora – molti seguaci…

II

I fautori di una riduzione della “Strafmündigkeit”, accennano alla disciplina in vigore in Isvizzera, in Gran Bretagna e in Irlanda, in particolare, a quella nella Confoederatio Helvetica, dove, sin dal 2003, è “strafmündig”, chi ha compiuto il 10.mo anno di età, anche se, secondo lo “Jugendstrafgesetz”, scopo primario sarebbero gli obiettivi di tutela ed educativi (“Schutz und Erziehung”).

È però da notare, che per i giovani, tra i 10 e i 14 anni, non sono previste sanzioni vere e proprie, ma “Verweise” (una specie di ammonimenti), lavoro socialmente utile (della durata massima di 10 giorni) oppure la frequentazione di un corso. Pene detentive, possono essere inflitte soltanto a decorrere dal compimento del 15.mo anno di età.

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In ogni caso, prima dell’adozione di un provvedimento, gli assistenti sociali presso la “Jugendanwaltschaft”, devono essere sentiti ed essi esprimono un parere. Una “stationäre, offene oder geschlossene Unterbringung”, può avvenire soltanto previa perizia medica. Il “ricovero” in una struttura “chiusa” o “aperta”, avviene raramente ed è considerato l’ultima ratio, se tutti gli altri provvedimenti si appalesano inadeguati (“nicht zielführend”).

Nel 2022, nel Cantone più popoloso (Zurigo) della Svizzera, la predetta misura, è stata disposta contro undicenni, 52 volte; contro chi aveva un’età inferiore, 24 volte.

Questi “Straftäter” avevano, perlopiù, commesso reati lievi (o comunque non gravi), come, per esempio, viaggiare su mezzi pubblici senza biglietto o furti di lieve entità.

Nei confronti del 56% degli “jugendlichen Straftäter” è stato emesso un “Verweis”.

La pena detentiva massima, che può essere inflitta a quindicenni, è di un anno; ai sedicenni e di età superiore, 4 anni. (In Austria, giovani di quest’età, possono essere condannati a 10 anni e rispettivamente a 15 anni di reclusione).

È stato detto, che lo “Jugendstrafrecht”, in Svizzera, è ”täterorientiert und nicht tatorientiert”, vale a dire, viene attribuita importanza fondamentale alla situazione di vita e familiare del giovane “contravventore”. Un orientamento del genere, ricorda il noto saggio di Bockelmann: “Tatstrafe und Täterstrafe”.

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Di primario impiego, sono “pädagogische Maßnahmen” (misure di carattere pedagogioco).

Se un minore ha commesso reato, dopo le indagini della “Polizei”, la “Jugendanwaltschaft” e assistenti sociali, congiuntamente, procedono a ulteriori indagini, citando il “Beschuldigten”, i suoi genitori, nonchè altre “Bezugspersonen” (per esempio, insegnanti, datori di lavoro).

Nei casi estremi, la “Jugendanwaltschaft”, può disporre anche la custodia cautelare in carcere per la durata non eccedente i 7 giorni.

Se la “Jugendanwaltschaft” reputa necessario, che la custodia cautelare in carcere debba essere disposta per la durata eccedente i 7 giorni, deve rivolgersi allo “Zwangsmaßnahmengericht”. È in facoltà della “Jugendanwaltschaft”, disporre perizia.

Se, sulla base delle indagini, il PM ravvisa la “responsabilità” del giovane “contravventore” e se il reato è di lieve entità, emette “Strafbefehl” (decreto penale di condanna). Altrimenti, viene “Anklage erhoben”, che poi va trasmessa allo “Jugendgericht”, competente a decidere una “definitive Unterbringung” o una “Busse” (pena pecuniaria di entità superiore a 1.000 SFr.) oppure una pena detentiva di durata superiore a 3 mesi.

Archiviazione: qualora il “materiale probatorio”, sia insufficiente oppure sia stata espletata “erfolgreiche Mediation”, la “Jugendanwaltschaft stellt das Verfahren ein”. Si ha interruzione del procedimento, se è ignoto il luogo, in cui si trova il “Beschuldigte”.

All’esecuzione della sentenza passata in giudicato, provvede la “Jugendanwaltschaft”.

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È da notare, che l’ordinamento elvetico prevede, che, a condanne, devono essere preferite “Schutzmaßnahmen”, se si appalesa, che il “contravventore” abbisogna di trattamento terapeutico.

Le “Schutzmaßnahmen” intese a prevenire, che il minore non commetta ulteriori reati e a reinserirlo nella società, sono:

  1. ‘”Aufsicht” (sorveglianza); ai genitori viene imposto, di consentire, che una persona o un’istituzione, indicata dall’autorità giudiziaria, s’informi sulle modalità adottate, ai fini dell’educazione del minore o ai fini del percorso terapeutico
  2. al minore viene “assegnata” una “Betreuungsperson”, affinchè la stessa fornisca supporto ai genitori nell’educazione del minore e, in parte, provveda, essa stessa, all’educazione

C) assitenza ambulante: essa si concerta in interventi terapeutici e similari; si ricorre alla medesima, specie se il minore è tossicodipendente oppure affetto da “Spielsucht”.

 D) ”Unterbringung” (ricovero). Se l’educazione o il trattamento terapeutico, non può avvenire in altro modo, non resta, quale ultima ratio, l’”Unterbringung”. In tal modo, il minore viene allontanato dall’ambiente originario e affidato a una persona privata o a un’istituzione, che può essere “offen” (“aperta”) oppure “geschlossen” (“chiusa”).

Le varie “Schutzmaßnahmen” possono essere imposte, o singolarmente o anche congiuntamente.

Per quanto concerne i relativi “costi”, essi gravano sui genitori, ma non interamente. La “Jugendanwaltschaft” determina la quota mensile, che è carico dei genitori, a seconda del reddito o delle sostanze patrimoniali degli stessi.

Le infliggende pene ai minori, non hanno, almeno principalmente, scopo retributivo, ma essenzialmente preventivo.

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Consistono:

  1. in “persönlichen Leistungen” (prestazioni personali) a carico del minore. Queste prestazioni devono essere effettuate gratuitamente in favore di enti pubblici o di assistenza sociale
  2. se il minore è di età inferiore a 15 anni, la durata massima di prestazioni del genere, come già riportato sopra, non può eccedere 10 giorni; se ha un’età superiore a 15 anni, la durata non può eccedere 3 mesi.

Può essere inflitta anche una “Busse” (pena pecuniaria)? La risposta è affermativa, ma soltanto a carico di chi ha già compiuto 15 anni. L’ammontare massimo della stessa, è di 2.000 SFr.

Pena detentiva: per gli ultra quindicenni, che hanno commesso un “Vergehen” (contravvenzione) o un “Verbrechen” (delitto), può essere inflitto un “Freiheitsentzug” (privazione della libertà) da un giorno a un anno.

Se il “Beschuldigte” ha compiuto il 16.mo anno di età, la durata massima è di 4 anni.

La sospensione condizionale della pena, è ammissibile, sia per le prestazioni personali, che per la pena detentiva. Al contempo, viene stabilito il periodo di prova (da 6 mesi a 2 anni), che può essere “accompagnato” da “Weisungen”. Inoltre, il minore è seguito da un assistente sociale della “Jugendanwaltschaft”.

Attraverso una “Mediation”, che opera “außergerichtlich und vorgerichtlich” (è extragiudiziale e precede il giudizio), il “conflitto“ tra le parti, causato dal commesso reato, viene “risolto“ con l’intervento di una persona neutrale.

Il ricorso alla “Mediation” è ammissibile per reati lievi o di media gravità (come, per esempio, lesioni personali lievi, minacca, rissa, danneggiamento lieve).

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Coloro, che intervengono nel procedimento di mediazione, sono vincolati al segreto e, senza consenso dell’autorità procedente e delle parti, qualsiasi documento o informazione, non può “trapelare” all’esterno.

III

Anche nella RFT si è discusso sull’opportunità (o, secondo alcuni, sulla necessità) di un’”Anhebung der Strafmündigkeit”, specie a seguito di efferati delitti commessi da giovanissimi. C’è chi invoca maggiore “Härte” nei loro confronti.

Sin dal 1923, la “Strafmündigkeit” iniziava col compimento del 14.mo anno di età. A decorrere dal 1943, l’età minima per la “Strafmündigkeit”, era stata abbassata a 12. anni, ma nel 1953, venne elevata, di nuovo, a 14 anni.

Ultimamente, è stato il sindacato della “Polizei”, a chiedere la riduzione a 12 anni. Questa “Forderung”, non è stata però condivisa da molti, e men che meno, da chi, quotidianamente, è a contatto con “jugendlichen Straftätern”; neppure da criminologi e psicologi.

Coloro, che non condividono l’abbassamento della “Strafmündigkeit” a 12 anni, argomentano come segue:

nella RFT, la criminalità di minori e di “Heranwachsenden” (19-21 anni), nel passato decennio, è diminuita, specie tra i giovanissimi.

La diminuzione è stata pari al 42% (inclusi i reati di violenza).

Ci sono criminologi, che si sono espressi nel senso, che fissare, la “Strafmündigkeit” a 12 anni, sarebbe “assurdo”, dato che la criminalità, nel decennio passato, è diminuita proprio per quanto riguarda minorenni (e “Heranwachsende”).

Va però osservato, che quando un minore commette reato, spesso non viene sporta denuncia o querela.

Una “Herabsetzung der Altersgrenze”, sarebbe deleteria, perchè ”colpirebbe”, sí, coloro, che hanno commesso reati gravi, ma anche i colpevoli di qualche furtarello o danneggiamento di lieve entità. È stato detto, che non bisogna orientarsi “an harten Fällen” (casi gravi).

La predetta “Herabsetzung”, farebbe sí, che il numero dei procedimenti contro minori, aumenterebbe considerevolmente, con un aggravio di lavoro per PM e giudici. Assai spesso si imporrebbe la necessità, di accertamenti peritali, per stabilire la “maturità” dei giovani “contravventori”; i costi aumenterebbero di molto.

“Kinder gehören nicht ins Gefängnis” (ragazzi non vanno reclusi), sostengono non pochi esperti. Un’eventuale condanna a pena detentiva, potrebbe avere conseguenze “catastrofiche” per il minore (anche per le condizioni, in cui si trovano le carceri della RFT).

Molti esperti sostengono, che un’”Herabsetzung der Altersgrenze” a 12 anni, non avrebbe apprezzabili effetti deterrenti. Inoltre, è stato osservato, che la quota di recidivi, è direttamente proporzionale all’età della prima carcerazione dei minori.

L’equazione: pene più severe, meno criminalità, non vale nel settore della “Jugendkriminalität”.

Da quando, nella normativa, è stato ancorato il principio, che la giurisdizione minorile, deve adempiere soprattutto l’”Erziehungsauftrag”, anzichè avere obiettivi retributivi (per non dire repressivi), la criminalità giovanile, è diminuita. Non cosí negli Stati Uniti d’America o in Gran Bretagna, dove chi ha 6 (!) e rispettivamente 10 anni di età, può essere perseguito penalmente (e incarcerato!)  **

Di fronte a minori non imputabili, lo Stato, però, non deve “capitolare”. Strumenti per affrontare la “Jugendkriminalität”, sono lo “Jugendhilferecht”, il diritto di famiglia e gli “Jugendämter” (che possono essere anche di supporto per i genitori con minori “traviati” (si diceva una volta). Queste istituzioni, possono fornire validi elementi per appurare le cause delle devianze minorili.

C’è, però, chi osserva, che è ben vero, che il minore “contravventore” (non vogliamo usare il termine delinquente), può essere “ricoverato” in una struttura “chiusa”; tuttavia, il numero di queste “Einrichtungen”, attualmente, è insufficiente e “ambulante Maßnahmen, genügen nicht” (non bastano). Non di rado, anche la collaborazione dei genitori, con le predette istituzioni, è – per vari motivi – carente.

Esperti in varie discipline, hanno ribadito, che, dal punto di vista scientifico, non è possibile fissare, in linea generale, una determinata età, a decorrere dalla quale, un minore può essere considerato “strafmündig” (molto dipenderebbe dallo sviluppo individuale e, in parte, anche dall’ambiente, nel quale il minore è cresciuto); inoltre, dalle condizioni economiche e familiari.

** nota   Si potrebbe, forse, dire, che quando sono state emanate norme del genere, è stato il momento, in cui taceva la ragione ed era scesa in campo la forza;  momento, in cui si cessava di “voler capire” e si era passati al “voler potere”…Ma, si sa, la storia delle società umane, è un succedersi di lotte per affermare una qualche esigenza di giustizia, per combatterla in nome di qualche ingiustizia….



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