AdE, detrazioni per le porte blindate e “Bonus Sicurezza”

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Terza parte dell’articolo “Pratiche Enea per il “Bonus Sicurezza”: Facciamo Chiarezza” in cui si esamina come l’AdE, l’Agenzia delle Entrate, abbia trattato il tema delle detrazioni per le porte blindate.

L’AdE è intervenuta sulla questione?

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per la prima volta sulla questione della pratica Enea nella Circolare 17/E del 2023. È quella avente come oggetto: “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza”. Si tratta di una delle circolari che annualmente l’AdE pubblica in prossimità della scadenza delle dichiarazioni dei redditi per spiegare ai contribuenti quali sono le deduzioni o detrazioni possibili.

Trasmissione dati a Enea se…

In tale Circolare – a proposito degli adempimenti e della documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio – è precisato che occorre trasmettere per via telematica all’Enea i dati relativi agli  interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR. Ne consegue che vanno trasmessi anche i dati degli interventi “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” che comportano un risparmio di energia.

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In conclusione?

Quindi, concludendo, se si vogliono portare in detrazione le spese di sostituzione di un portoncino esistente con una porta blindata come intervento “relativo all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” (di cui alla lettera f dell’art. 16.bis del TUIR) e se quella porta blindata separa un ambiente riscaldato da un ambiente non riscaldato o dall’esterno, occorre presentare in Enea una classica pratica Bonus Casa.

Perché ricorrere a questo tipo di detrazione? 

Se l’intervento è eseguito in una singola unità immobiliare, la differenza rispetto alla sostituzione con una porta blindata eseguito ai sensi della lettera b) del suddetto art. 16.bis del TUIR (che si riferisce alle manutenzioni straordinarie, ai restauri/risanamenti conservativi o alle ristrutturazioni edilizie) è che non c’è bisogno di aver presentato una pratica edilizia in Comune, ma può trattarsi anche di una manutenzione ordinaria.

È questo il motivo per cui quando si tratta di singole unità abitative la detrazione della porta blindata come “intervento per la prevenzione degli atti illeciti” questa strada va per la maggiore. Infatti, se si tratta di un intervento sulle parti comuni di un immobile a prevalente destinazione abitativa (ad esempio il portone di un condominio) questa detrazione è meno frequente dal momento che si può portare in detrazione questo intervento, anche se eseguito nell’ambito di una manutenzione ordinaria.

Lavori chiusi senza pratica Enea

Come regolarsi con le pratiche relative a lavori già chiusi se non si è presentata la pratica Enea?

Per quelle i cui lavori sono stati chiusi nel 2023 (o negli anni precedenti) purtroppo non si può fare più nulla perché sono scaduti i termini per poter chiedere la remissione in bonis. Per quelle con lavori chiusi nel 2024 ma per le quali sono scaduti i 90 giorni dalla data di fine lavori il cliente sarebbe ancora in tempo (e lo sarebbe fino alla data ultima di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2024) a presentare una dichiarazione tardiva in Enea chiedendo contemporaneamente la remissione in bonis (cioè pagando con un F24 l’importo di € 250,00). In casi del genere occorre informare il cliente e sta a lui decidere se vuole mettersi in regola o se preferisce evitare la doppia spesa della remissione in bonis e della pratica Enea e correre il rischio che ne consegue.

Ultimi mesi del 2024

Per quelle i cui lavori si sono conclusi negli ultimi mesi del 2024 e per le quali non sono ancora trascorsi 90 giorni dalla data di fine lavori occorre spiegare al cliente che deve presentare la dichiarazione in Enea e che per mettersi tranquillo gli conviene senz’altro ottemperare a questo obbligo tanto più che se la caverebbe con il solo costo della redazione della pratica.

Arch. Ester Marino, Studio Consulenza Marino

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Parte Prima: Pratica Enea per il “Bonus Sicurezza”? Facciamo chiarezza

Parte Seconda: “Bonus Sicurezza”: va fatta una pratica Enea specifica?



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