Le Rotte Migratorie Sono Più Importanti delle Turbine

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Il Consiglio di Stato dichiara legittime le misure di conservazione specifiche per un Sito Natura 2000 in Piemonte che impediscono la realizzazione di un impianto eolico per tutelare le rotte migratorie degli uccelli selvatici. L’importanza di una legge regionale per disciplinare i Siti Natura 2000.

In Copertina: Scorcio della ZPS/ZSC “Capanne di Marcarolo” – foto ©Ente aree protette Appennino piemontese

L’importanza di avere una legge regionale che disciplini la complessa materia dell’applicazione delle direttive UE “Habitat” ed “Uccelli”, si evince chiaramente da una recente sentenza del Consiglio di Stato chiamato ad esprimersi su ricorso di una società che opera nel campo delle energie rinnovabili, in particolare nell’eolico.

I giudici di Palazzo Spada hanno affrontato la materia partendo dalla proposta di realizzare un impianto eolico nel Comune di Fraconalto, in provincia di Alessandria, sulla dorsale Monte Poggio- Monte Calvo, ad una quota di 800 metri. Il progetto prevede la realizzazione di sette aerogeneratori, della potenza complessiva di 14 MW, situati a distanze variabili fra i 100 e i 500 metri dal confine del sito Natura 2000 (Zona di Protezione Speciale – ZPS – e Zona Speciale di Conservazione – ZSC -) “Capanne di Marcarolo”. Il Sito Natura 2000, costituito in parco naturale regionale amministrato dall’apposito Ente aree protette dell’Appennino piemontese, ancorché si trovi in quest’ultima regione rappresenta la zona verde più estesa di tutta l’area metropolitana genovese ed ospita un importante corridoio di migrazione primaverile soprattutto di rapaci, apodiformi e irundinidi (rondoni e rondini), lungo la direttrice sud-ovest nord-est, tra la Liguria ed il Piemonte.

Per questo Sito Natura 2000 la Giunta regionale piemontese ha approvato misure di conservazione specifiche con deliberazione del 9 marzo 2017. Tra le misure previste ve n’è una che vieta di realizzare nella fascia di 1 Km dai confini del ZSC/ZPS impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aerogeneratori, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt, ed un’altra che reitera questo divieto ed aggiunge l’obbligo di effettuare un costante e adeguato monitoraggio «in relazione ai gradienti di rischio individuati nella Carta del rischio eolico all’interno di un buffer di 5 km. dai confini del sito zona individuata come area di maggiore criticità per le specie migratrici di uccelli e chirotteri» (pipistrelli). 

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Tabella perimetrale del Parco naturale Capanne di Marcarolo – foto ©Ente aree protette Appennino piemontese

 

La società interessata si è prima rivolta al TAR Piemonte e poi al Consiglio di Stato con le medesime motivazioni.

Il responso della giustizia amministrativa e l’importanza di una legge regionale

Il TAR ha respinto il ricorso e il Consiglio di Stato è stato dello stesso avviso ma con motivazioni diverse. In primo luogo, ha confutato la rimostranza della società che aveva lamentato il mancato coinvolgimento degli operatori economici nel procedimento di designazione del Sito Natura 2000. Il Consiglio di Stato ha lapidariamente sentenziato che quel coinvolgimento nell’elaborazione delle misure di conservazione sito specifiche era previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale D. M. 17 ottobre 2007, «norma di rango regolamentare e quindi sublegislativo, [costituisce unanorma eccezionale, introdotta per rimediare all’inerzia manifestata in quel momento storico dalle Regioni nell’adottare le misure di conservazione necessarie per designare le ZSC e le ZPSCome norma eccezionale, in base all’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, essa non può applicarsi “oltre i casi e i tempi in ess[a] considerati” e quindi è destinata a cedere nel momento in cui la Regione interessata esca dall’inerzia e legiferi sul punto», così come ha fatto la Regione Piemonte con gli articoli 39 e 40 della l. r. n. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”«Si deve pertanto fare esclusivo riferimento alle sopravvenute norme di legge regionale – prosegue il Consiglio di Stato –, con soluzione oltretutto maggiormente rispettosa sia dell’autonomia delle Regioni stesse, sia del principio di gerarchia delle fonti».

Ecco l’importanza di disciplinare questa delicata materia per via legislativa anziché con atti amministrativi o regolamentari, cosa che, invece, molte Regioni si ostinano a fare esponendosi a contenziosi rischiosi. E la legge regionale piemontese non richiede un coinvolgimento degli operatori economici comunque considerati; inoltre, nessuna partecipazione procedimentale è richiesta per l’imposizione, da parte della Giunta, delle misure di conservazione. Né si ravvisano, per il Consiglio di Stato, irragionevolezza, illogicità ed abnormità nelle norme adottate da giustificare un intervento dei giudici amministrativi poiché la materia e riportabile alla pianificazione del territorio per la quale l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità. Peraltro. la fascia di rispetto di 1 km dai confini del Sito Natura 2000 è pure prevista dalla deliberazione della Giunta regionale piemontese di indirizzo per l’elaborazione del Piano energetico regionale. Sulla base di questa deliberazione, anch’essa del 2009, è stata realizzata una carta di rischio per l’avifauna che ha portato al divieto di realizzazione di impianti eolici contenuto nelle misure di conservazione.

Infine, concludono i massimi giudici amministrativi, sono anche le linee guida statali per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (D.M. 10 ottobre 2010) – invocate a proprio favore dalla società ricorrente che «all’allegato 3 lettera f) prevedono specificamente che possano essere dichiarate non idonee non solo le aree SIC ma anche “le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette)”, ovvero proprio le aree del tipo di quella per cui è causa».

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